Canale Civis: i chiarimenti delle Entrate sul riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972).
A tal proposito gli intermediari hanno chiesto precisazioni circa la trattazione delle istanze nel momento in cui il contribuente intende avvalersi della possibilità di fornire chiarimenti avendo riscontrato dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Le norme citate prescrivono di dare i chiarimenti entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Tutto fila liscia qualora le ragioni vengano ritenute fondate: il cittadino si vede rideterminata la pretesa tributaria e corretta la comunicazione di irregolarità.
Invece, dubbi sono emersi circa le conseguenze della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, quando questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente.
La risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, dell’Agenzia delle Entrate, precisa che la lavorazione delle istanze non cambia sia se la presentazione avviene mediante Civis che direttamente all’Ufficio.
Per quanto riguarda la fruizione della riduzione delle sanzioni amministrative (ad un terzo) e degli interessi, viene fatto presente che il pagamento delle somme deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità, che diventano 37 essendo ammesso un ritardo di 7 giorni.
Occorre, poi, analizzare i due casi: la trasmissione dell’istanza di riesame in autotutela tramite Civis all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e quella effettuata dopo i 30 giorni.
In tale ipotesi, a parte l’accoglimento in toto dell’istanza, la risoluzione n. 72/2021 pone due soluzioni:
– la richiesta viene accolta parzialmente, sarà rideterminata la pretesa e aggiornata la comunicazione. Dal ricevimento di questa decorre nuovamente il termine di 30 giorni per il pagamento, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo del debito che residua;
– la richiesta viene respinta, si conferma la pretesa e, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro od oltre i 30 giorni), si avrà diritto o meno alla riduzione elle somme.
L’altra ipotesi considerata è quella della presentazione dell’istanza in autotutela oltre i 30 giorni dalla comunicazione:
– la richiesta viene accolta parzialmente, sarà rideterminata la pretesa e aggiornata la comunicazione ma il contribuente non potrà beneficiare della riduzione di sanzioni ed interessi sulle somme residue;
– la richiesta viene respinta, si conferma la pretesa e, allo stesso modo, non si accede alla riduzione di sanzioni e interessi.
L’Agenzia delle Entrate offre altri chiarimenti circa l’utilizzo del canale CIVIS, il quale permette di allegare documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l’Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile: questo sia per il controllo formale che per il servizio di assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo.
Invece, per l’attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento, il contribuente non deve allegare documentazione in quanto i dati vengono acquisiti direttamente dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria.
Con riferimento alla comunicazione di irregolarità, Civis consente di inserire le motivazioni dell’istanza di autotutela in un apposito spazio di 3000 caratteri.
Nel caso in cui l’Ufficio debba effettuare altri approfondimenti, l’utente sarà contattato attraverso l’apposita casella funzionale dedicata all’interlocuzione CIVIS e attivata in ogni Ufficio territoriale.
Se si renderà necessario un contatto in presenza, l’Ufficio fisserà l’appuntamento allo sportello fisico presso la sede prescelto dall’utente, dandone notizia all’Ufficio destinatario.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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