La normativa fiscale cinese in tema di persone fisiche prevede che il reddito sia suddiviso in diverse categorie e che ogni categoria di reddito abbia proprie caratteristiche in tema, ad esempio, di aliquota, deduzioni e dichiarazioni. In tema di persone giuridiche, invece, una società è fiscalmente residente se è costituita nel territorio delle Stato ed è qualificata residente ai fini fiscali, anche qualora sia una società formalmente estera, se il suo management si trova in Cina. In dettaglio la situazione, aggiornata a oggi, è la seguente.
La tassazione delle persone fisiche
Le persone fisiche che hanno domicilio legale in Cina e coloro che, seppur non domiciliati, risiedono nel territorio della Repubblica Popolare per almeno 183 giorni all’anno, sono considerate fiscalmente residenti. Tuttavia, le persone fisiche straniere ed i residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan che non sono generalmente considerati domiciliati nel territorio della Repubblica Popolare, sono tassati in relazione alla durata della loro residenza in Cina come segue: se risiedono nel territorio per meno di un anno, sono tassate solo sul reddito prodotto nel territorio dello Stato; se risiedono per più di un anno, ma per meno di cinque anni interi consecutivi, il reddito assoggettato a tassazione è quello prodotto nel territorio della Repubblica Popolare e quello di fonte estera; se risiedono in Cina per più di cinque anni interi consecutivi, il reddito ovunque prodotto è assoggettato a tassazione in Cina dal successivo sesto anno consecutivo in cui sono interamente ivi residenti.
Il reddito percepito da un soggetto estero che si trova in Cina per motivi connessi all’attività professionale e, contestualmente, non dispone di stabile organizzazione in loco, è esente se il percettore non vi permane cumulativamente per più di 90 giorni in un anno solare.
L’ordinamento prevede che il reddito sia suddiviso in diverse categorie e che ogni categoria di reddito abbia proprie caratteristiche in tema, ad esempio, di aliquota, deduzioni e dichiarazioni. In particolare, le categorie sono le seguenti:
- “Comprehensive Income” – categoria che prevede un imponibile consolidato di taluni redditi (introdotta a partire dal 1/1/2019), determinata dalla somma di reddito da lavoro dipendente, royalties, reddito da prestazione di servizi professionali e reddito derivante da diritti d’autore. Questo imponibile consolidato è tassato secondo un sistema progressivo che, per il corrente periodo d’imposta, è il seguente:
Reddito imponibile annuo |
Aliquota marginale | Imposta marginale | Imposta cumulata |
Fino a 36.000 | 3% | 1.080 | 1.080 |
Da 36.001 a 144.000 | 10% | 10.800 | 11.880 |
Da 144.001 a 300.000 | 20% | 31.200 | 43.080 |
Da 300.001 a 420.000 | 25% | 30.000 | 73.080 |
Da 420.001 a 660.000 | 30% | 72.000 | 145.080 |
Da 660.001 a 960.000 | 35% | 105.000 | 250.080 |
Oltre 960.000 | 45% | – | – |
(Importi in unità di yuan)
- Reddito d’impresa derivante da imprese individuali o da partecipazioni in società di persone, tassato con un sistema progressivo con aliquote che si estendono da 5% a 35% come segue:
Reddito imponibile annuo | Aliquota marginale |
Fino a 30.000 | 5% |
Da 30.001 a 90.000 | 10% |
Da 90.001 a 300.000 | 20% |
Da 300.001 a 500.000 | 30% |
Oltre 500.000 | 35% |
(Importi in unità di yuan)
- Interessi e dividendi;
- Redditi da locazione di fabbricati o concessione in uso di macchinari, veicoli, navi ed altre proprietà;
- Redditi da trasferimenti di proprietà, inclusi i titoli;
- Redditi occasionali.
Un’aliquota proporzionale del 20% è prevista nelle categorie di reddito per le quali non sono definiti precipui scaglioni.
Il “Comprehensive Income” è elaborato su base annuale, mentre la determinazione degli altri debiti impositivi derivanti dalla maturazione degli altri imponibili è mensile (oppure avviene in occasione della specifica transazione).
La Cina ha sottoscritto oltre 100 Trattati contro le doppie imposizioni ed i redditi percepiti da soggetti passivi non residenti sono regolate applicando le aliquote convenzionalmente pattuite.
La tassazione delle persone giuridiche
Una società è fiscalmente ivi residente se è costituita nel territorio delle Stato e, anche qualora sia una società formalmente estera, è qualificata residente ai fini fiscali se il suo management si trova in Cina.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è pari a 25%.
L’ordinamento domestico prevede delle aliquote agevolate in determinati casi, tra i quali:
- le imprese qualificate ad alta/nuova tecnologia in base alla presenza di specifici criteri subordinati ad accertamenti da parte dell’autorità competente fruiscono di un’aliquota agevolata pari a 15%;
- le imprese allocate nelle regioni dell’Ovest possono fruire di un’aliquota ridotta del 15% dal 1.1.2011 al 31.12.2030 al fine di incoraggiare lo sviluppo imprenditoriale nel territorio;
- determinate imprese impegnate in attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento beneficiano di un’aliquota ridotta pari a 15% nei periodi d’imposta che si estendono dal 1/1/2019 al 31/12/2023.
La base imponibile, per le entità residenti, è rappresentata dai redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito generato in Cina. In particolare, l’ordinamento riconosce la deduzione dei costi direttamente connessi alla produzione del reddito, segnatamente gli interessi passivi e le erogazioni a favore di determinati enti caritatevoli, ma sino al 12% dell’utile di periodo. Tuttavia, le donazioni erogate fra il 1/1/2019 ed il 31/12/2025 e finalizzate ad alleviare il livello di povertà in aree disagiate precipuamente individuate dall’autorità governativa sono interamente deducibili. Le perdite possono essere riportate in avanti nei periodi di imposta successivi per 5 anni, ma non è previsto il riporto all’indietro; è tuttavia ammesso il riporto in avanti per 10 anni per:
- le imprese operanti nel settore new/high tech,
- le imprese tecnologiche di piccole/medie dimensioni,
- le imprese dei circuiti manifatturieri qualificati integrati.
In generale, i dividendi sono esenti da imposta, ad eccezione del caso in cui derivino da titoli quotati e il periodo di detenzioni sia minore di 12 mesi. Gli interessi, le royalties ed i capital gains concorrono al computo dell’imponibile dell’imposta sulle persone giuridiche.
Le persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato subiscono una ritenuta alla fonte del 10% a titolo d’imposta sui dividendi, interessi e royalties percepiti dal soggetto ivi residente, ovvero ad un ritenuta convenzionale inferiore, qualora lo Stato di residenza del percettore abbia stipulato un Trattato contro le doppie imposizioni con la Cina.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi operate nel territorio delle Stato da un soggetto passivo nell’esercizio dell’attività d’impresa. Il luogo della cessione di beni è ove i beni sono situati, mentre se sono trasportati, è ove avviene la consegna. Il luogo della prestazione del servizio è ove esso è materialmente eseguito. L’aliquota ordinaria applicata è pari a 13%. Tuttavia, sono previste talune aliquote ridotte: un’aliquota del 9% si applica alla fornitura di specifici beni e servizi considerati di natura primaria, i.e. generi alimentari, libri, fertilizzanti, cibo per animali, ed un’aliquota del 6% è prevista per servizi di telecomunicazioni, servizi finanziari e vendite di beni immateriali, ovvero intangibili, ad eccezione di diritti d’uso su terreni. Inoltre, le piccole imprese con un regime Iva semplificato possono beneficiare di un’aliquota Iva del 3% in relazione alle forniture di specifici beni, quali determinati prodotti biologici e taluni materiali per costruzioni. Un’entità si qualifica tale quando, alternativamente, ricorre una delle seguenti condizioni: un’attività produttiva che fabbrica beni o presta servizi di riparazione e sostituzione con un fatturato annuale minore di 500.000 yuan; un’attività commerciale che fornisce beni all’ingrosso o al dettaglio con un fatturato annuale minore di 800.000 yuan.
L’ordinamento prevede un’aliquota pari allo 0%, riservata segnatamente alle esportazioni di beni e servizi consumati al di fuori del territorio della Repubblica Popolare. I soggetti passivi beneficiari della aliquota 0% sono generalmente titolari di una imposta Iva a credito e, pertanto, legittimati a richiederne il rimborso all’Erario.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo d’imposta si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per i redditi da lavoro dipendente, i datori di lavoro devono trasmettere una dichiarazione su base mensile all’autorità competente, mentre per le altre categorie reddituali il modello dichiarativo deve essere inviato periodicamente in via telematica, quindi mensilmente, annualmente o a transazione eseguita in funzione della specifica circostanza. In particolare, la dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata fra il 1° marzo ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità finanziaria competente. Il regolamento del debito impositivo da parte del datore sostituto d’imposta deve essere liquidato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui il reddito è stato percepito dal lavoratore dipendente e, pertanto, il datore di lavoro deve versare la ritenuta all’Erario entro il giorno 15 di ogni mese.
Parimenti, le persone giuridiche devono trasmettere la dichiarazione in via telematica entro il quinto mese dalla fine del periodo d’imposta cui si riferisce, corredata da un certificato di revisione emesso da un dottore commercialista/revisore abilitato ed iscritto nel registro per l’esercizio della professione in Cina. Il saldo del debito di imposta deve essere pagato contestualmente all’invio del modello dichiarativo. Il soggetto passivo deve inviare dichiarazioni periodiche intermedie per il computo degli acconti, quantificati su base mensile o trimestrale e corrisposti entro quindici giorni successivi al periodo di riferimento; sono previste tre opzioni per il calcolo: 1) base consuntiva del reddito di periodo, 2) media mensile o trimestrale del reddito del periodo precedente, 3) altra formula autorizzata dall’autorità impositiva locale. Un interesse dello 0,05% giornaliero è applicato in caso di omesso versamento, nonché una discrezionale sanzione che può variare da 50% a 500% della debenza impositiva inevasa.
Il potere di accertamento può essere esercitato entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero cinque anni se l’imposta evasa supera 100.000.
La lunghezza del periodo dichiarativo ai fini Iva è indicata dall’autorità locale in funzione dell’ammontare di Iva da versare. Se la dichiarazione è mensile o trimestrale, il versamento deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione; se il periodo imponibile è inferiore, il pagamento deve essere regolato entro cinque giorni dalla fine dello stesso. L’eventuale saldo a credito originato dalla differenza fra Iva sugli acquisti/importazioni e sulle vendite può essere chiesto a rimborso. Le piccole imprese che beneficiano di una aliquota Iva del 3% non sono ammesse al recupero dell’eventuale Iva a credito.
fonte fiscooggi.it