I poteri, previsti dalla Costituzione agli articoli 87 e 88, del Presidente della Repubblica – eletto dalle Camere e da soli tre consiglieri per regione – sono impressionanti per numero e qualità . Si tratta di una tale serie di poteri politici, etici e di rappresentanza internazionale che la sola idea di farlo eleggere da mille persone su trenta milioni di elettori – come accade nel resto del mondo – è prova di una cultura pre-fascista che fece il suo tempo nel 1922 e che ci regalò il fascismo.
Li elenco :
Art 87 della Costituzione. Lo trascrivo alla lettera:
” Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’ unità nazionale,
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la nuova riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle camere.
Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Oltre a queste armi convenzionali, l’articolo 88 offre al Presidente anche l’arma atomica con una breve eccezione temporale:
” il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o, una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato”
Il solo limite democratico esistente a tanti circostanziati poteri semi-dittatoriali è offerto dall’articolo 89 che recita: ” Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità .
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.”
by Domenico Bocchetti Ceo Area Imprese Network
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