Via libera al contributo a fondo perduto “perequativo”, l’ulteriore aiuto di Stato per gli operatori economici danneggiati dall’emergenza Covid-2019, basato sull’intero peggioramento del risultato economico delle imprese, come previsto dal decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021). La finestra temporale per l’invio delle istanze si apre oggi, 29 novembre, e termina il 28 dicembre 2021. L’erogazione delle somme è stata autorizzata dalla Commissione Ue. Le novità relative al contenuto informativo, alle modalità e ai termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio nel provvedimento siglato oggi, 29 novembre 2021, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini che approva, fra l’altro, il modello per l’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Contestualmente, online, sul sito delle Entrate e su questa rivista, anche la guida dedicata “Il contributo a fondo perduto perequativo”.
Il provvedimento fa seguito alla registrazione presso la Corte dei conti, in data 24 novembre, del decreto del 12 novembre 2021 con cui il ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato le percentuali e criteri attuativi per l’erogazione del contributo. Successivamente alla presentazione anticipata – fissata al 30 settembre 2021 – delle dichiarazioni dei redditi contenenti il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2020, infatti, sono state compiute le stime previste dalla norma istitutiva del contributo, propedeutiche alla fissazione delle percentuali di peggioramento minimo del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019 e delle percentuali di determinazione del contributo spettante, in base alle risorse finanziarie stanziate.
Introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 1, commi da 16 a 27 del Dl n. 73/2021), il contributo a fondo perduto “perequativo” è destinato ai soggetti i soggetti titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro e che hanno subito un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello del 2019.
Il contributo prevede che la data di attivazione limite della partita Iva sia il 26 maggio 2021 e ripropone le usuali esclusioni: soggetti cessati alla stessa data, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.
A differenza dei precedenti, il contributo perequativo non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020. Il nuovo contributo può essere definito “a conguaglio” in quanto il legislatore ha previsto di defalcare dal peggioramento subìto i contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti dagli operatori economici. Con questo meccanismo di determinazione vengono quindi perequate le differenze di accesso e di quantum dei precedenti contributi, istituiti con la rapidità delle fasi acute dell’emergenza in base a considerazioni previsionali.
Alla base di calcolo determinata come differenza tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello 2020, poi diminuita dai contributi a fondo perduto già percepiti, deve essere applicata una diversa percentuale (30%, 20%, 15%, 10% e 5%) in base alla fascia di ricavi 2019 del soggetto richiedente. Non vi è importo minimo del contributo, mentre quello massimo è di 150mila euro.
Gli operatori economici avranno trenta giorni di tempo per l’invio delle istanze, a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione (comunque non oltre il 30 settembre 2021).
Al provvedimento sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni di compilazione.
Oltre ai dati identificativi del richiedente, il modello prevede la sezione dedicata ai requisiti necessari per accedere al contributo, dove il richiedente deve attestare di non essere un soggetto escluso e indicare la fascia di ricavi 2019, il risultato economico dell’esercizio 2019 e dell’esercizio 2020 e l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti.
Per quanto riguarda gli importi dei due risultati economici di esercizio, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021 ha individuato i campi delle corrispondenti dichiarazioni dei redditi da prendere in considerazione.
Il contributo perequativo è classificabile tra gli aiuti di Stato della sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato”, la cui erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche); il richiedente deve quindi verificare di non aver superato il limite massimo di aiuti previsto da tale sezione e – se ne ha i requisiti e ne richiede l’applicazione – anche dalla sezione “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
A tal fine il richiedente deve compilare le sezioni dell’istanza dedicate agli aiuti di Stato, indicando in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l’elenco degli aiuti ricevuti (quadro A), i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B) e i dati relativi alla fruizione di aiuti aventi ad oggetto l’Imu (quadro C).
Nel caso in cui con il contributo perequativo che richiede, il contribuente si trovi a superare l’importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell’istanza deve indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
Nel modello di istanza è prevista anche la scelta della modalità di erogazione del contributo, tra l’accredito in conto corrente e il riconoscimento come credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici possono avvalersi dei propri intermediari già delegati al loro cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di queste deleghe, è possibile conferire all’intermediario lo specifico incarico di presentare per proprio conto l’istanza al contributo perequativo.
Richiedenti e intermediari potranno compilare e trasmettere le istanze con la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” a partire dal giorno 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021 oppure mediante un software che generi il file realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento, con il successivo invio tramite desktop telematico a partire dal giorno 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
Nel caso in cui sia stato commesso un errore nei dati indicati sull’istanza presentata e il contributo non sia già stato riconosciuto, il richiedente può presentare una nuova istanza sostitutiva entro il termine del 28 dicembre 2021. L’invio della rinuncia è riservato ai casi in cui il contributo richiesto non sia spettante e può essere inviata anche dopo il 28 dicembre 2021.
Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia: con i primi controlli viene presa in carico la richiesta e con un’ulteriore elaborazione si giunge al riconoscimento del contributo perequativo spettante.
Se i dati contenuti nell’istanza non vengono riscontrati dall’Agenzia, l’elaborazione si conclude con lo scarto motivato.
Uno dei principali controlli previsti, come da norma e decreto Mef, è la verifica che i risultati economici di esercizio relativi al 2019 e 2020 siano indicati nelle dichiarazioni dei redditi validamente presentate ed eventualmente integrate entro il 30 settembre 2021 o, se ne deriva un contributo spettante inferiore, anche da eventuali integrative o correttive presentate successivamente.
I richiedenti e gli intermediari delegati possono seguire ogni fase del processo mediante la consultazione delle ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia e la consultazione dell’esito all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
Dopo l’erogazione del contributo l’Agenzia esegue un controllo dei dati, inclusi quelli delle fatture elettroniche dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché dei dati delle dichiarazioni Iva.
Nel caso in cui i contributi non siano spettanti, la stessa Agenzia procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997) e gli interessi (articolo 20 del Dpr n. 602/1973). Resta ferma, inoltre, se ricorrono i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello stato previste dall’articolo 316-ter del codice penale.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.