L’indennità di maternità non concorre al calcolo della perdita media di fatturato, necessaria al riconoscimento di tutti i contributi a fondo perduto erogati per mitigare le ricadute economiche della pandemia da Covid-19, compreso quello previsto dal Dl “Sostegni” (articolo 1, comma 1, decreto legge n. 41/2021). L’Agenzia delle entrate, a partire dai primi provvedimenti emanati in concomitanza dell’emergenza sanitaria, ha sempre confermato l’irrilevanza “contabile” di tale tipo di indennizzo.
Con la risposta n. 777 dell’11 novembre 2021, fornita a un’avvocatessa forfettaria che nel 2020 ha percepito l’indennità di maternità, l’amministrazione, in particolare, conferma quanto precisato di recente con la circolare n. 5/2021, nella quale ha spiegato che “al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti. Al riguardo, si precisa che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020”.
Nello stesso documento di prassi, inoltre, al punto 3.5, ha sottolineato “come chiarito con la circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, secondo cui tale indennità «è corrisposta […] all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1. ». Ne consegue che, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso”.
L’Agenzia, infine, conclude affermando che, nell’ipotesi in cui si verificasse il rigetto o il ricalcolo al ribasso del contributo in argomento da parte dell’amministrazione, l’istante potrà chiedere la revisione della decisione in autotutela, come specificato nella risoluzione n. 65/2020 (vedi articolo “Contributo a fondo perduto: l’istanza per rimediare agli errori”).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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