Per quanto riguarda gli adempimenti formali collegati all’effettuazione delle cessioni comunitarie, si deve avere riguardo principalmente a quanto previsto dal decreto legge n. 331/1993.
È comunque da tenere presente che l’articolo 56 del medesimo Dl stabilisce che, per quanto non è diversamente disposto, si applicano le previsioni del decreto Iva (Dpr n. 633/1972).
L’articolo 46, comma 2 del Dl n. 331/1993 stabilisce che per le cessioni comunitarie deve essere emessa fattura il cui contenuto deve rispettare quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto Iva.
Oltre agli elementi previsti dal predetto articolo 21 va anche evidenziato che si tratta di una operazione non imponibile, quindi, occorre fare riferimento alla relativa norma nazionale o comunitaria. Deve essere, inoltre, indicata la partita Iva del cessionario. Al paragrafo 4.3.4. delle note esplicative “quick fixes 2020”, è stato chiarito che risulta valida solo la partita Iva con il relativo codice Iso (ad esempio ES per la Spagna, FR per la Francia, eccetera).
L’indicazione della partita Iva dell’acquirente, oltre a essere richiesta dall’articolo 46, comma 2 del Dl n. 331/1993, è anche prevista dall’articolo 21, comma 2, lettera f) del Dpr n. 633/1972. È inoltre da rammentare che l’articolo 41, comma 2-ter del Dl n. 331/1993 prevede (a partire dal 1° dicembre 2021) l’indicazione del numero di partita Iva del cessionario comunitario quale obbligo sostanziale e non puramente formale.
La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Se, quindi, un’operazione si considera effettuata il 23 aprile, la fattura va emessa entro il 15 maggio.
Per individuare la data di effettuazione dell’operazione e, perciò, l’obbligo di emissione della fattura, bisogna considerare l’articolo 39, comma 1, del Dl n. 331/1993 il quale prevede, in linea generale, che le cessioni comunitarie si considerano effettuate “all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto”.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che se viene emessa fattura prima dell’inizio del trasporto o della spedizione, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.
Non assume, invece, alcuna rilevanza il pagamento anticipato del corrispettivo, a differenza di quanto previsto, per le operazioni interne, dall’articolo 6, quarto comma del decreto Iva.
L’articolo 47, comma 4, del Dl n. 331/1993 stabilisce che le fatture relative alle cessioni comunitarie devono essere registrate distintamente nel registro delle fatture emesse. Il termine “distintamente” sta a significare che le fatture medesime devono essere annotate in un registro sezionale ovvero per blocchi sezionali o in apposita colonna (circolare n. 328/1997).
Per quello che riguarda la dichiarazione Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2021, le cessioni comunitarie vanno indicate nel campo 3 del rigo VE30, nonché nel campo 1 del medesimo rigo cumulativamente con le operazioni esposte nei campi 2, 4 e 5.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione del quado VX della dichiarazione annuale, le cessioni comunitarie devono essere computate nell’ammontare delle operazioni che danno diritto alla richiesta del rimborso annuale del credito Iva ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera b) del Dpr n. 633/1972.
Trattasi dell’ipotesi in cui il contribuente ha effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni dell’anno.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 38-bis, comma 2, del decreto Iva, nel caso in cui la predetta condizione sia verificata in relazione al credito trimestrale, è possibile la richiesta di compensazione del credito con altre imposte o di rimborso del credito.
La richiesta di rimborso/compensazione è comunque possibile in relazione a ognuno dei primi tre trimestri solari, mentre, nel caso di maturazione del credito per il quarto trimestre, la richiesta viene fatta direttamente in dichiarazione annuale.
Il modello Iva Tr va presentato nel caso in cui si intenda chiedere il rimborso e/o la compensazione del credito infrannuale; le cessioni comunitarie vanno indicate nel rigo TA30.
Le cessioni comunitarie vanno inserite nei modelli Intrastat di cui all’articolo 50 del Dl n. 331/1993. L’indicazione, oltre a essere già richiesta dalla prassi amministrativa, diventa condizione necessaria a seguito dell’introduzione del comma 2-ter all’articolo 41, che esplica i suoi effetti a partire dal 1° dicembre 2021.
A partire dal 1° gennaio 2022, tali elenchi devono essere presentati secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Agenzia delle dogane n. 493869/2021.
In base a quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del Dl n. 331/1993, le cessioni comunitarie devono essere computate nelle operazioni da conteggiare ai fini del plafond per gli esportatori abituali.
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