L’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 192/2021 ha introdotto il comma 2-ter nell’articolo 41 del Dl n. 331/1993, prevedendo, come requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria, l’indicazione della partita Iva del cessionario e la presentazione dei modelli Intrastat.
Il predetto decreto legislativo, a sua volta, è stato approvato al fine di recepire la direttiva Ue 2018/1910 (la “Quick fixes”), che ha apportato alcune modifiche alla direttiva n. 2006/112/Ce, tra le quali particolarmente rilevante risulta essere quella all’articolo 138, norma omologa a quella contenuta nel richiamato articolo 41 del Dl n. 331/1993.
L’importanza del Vies nell’attuale panorama normativo
Il termine “Vies” è un acronimo e sta a significare: “Vat information exchange system”. In pratica esso designa il sistema di informazioni che gli Stati membri forniscono in relazione agli operatori autorizzati a effettuare scambi intracomunitari.
Con le modifiche apportate all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/Ce e i conseguenti adeguamenti dell’articolo 41 del Dl n. 331/1993, il possesso della partita Iva con il relativo codice Iso e l’iscrizione nel sistema Vies, nonché la presentazione degli elenchi Intra, rappresentano elementi sostanziali (e non più formali) necessari per poter operare in ambito comunitario.
In particolare, il comma 2-ter dell’articolo 41 prevede che “le cessioni di cui al comma 1, lettera a), […] costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso”.
L’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che i soggetti, che iniziano un’attività d’impresa o professionale, devono rendere, entro trenta giorni, un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione va presentata a un qualunque ufficio dell’Agenzia, quindi, anche diverso da quello di domicilio fiscale; l’obbligo può essere assolto anche tramite la “Comunicazione Unica” da inviare ai Registri imprese istituiti presso le Camere di commercio (articolo 35, comma 8, decreto Iva).
A seguito della dichiarazione di inizio attività o della “Comunicazione Unica”, l’esercente attività d’impresa o professionale riceve un numero di partita Iva, che va indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nella home page del sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.
Nella dichiarazione (comunque trasmessa) devono risultare una serie di dati, tra i quali particolare importanza rivestono le indicazioni di cui alla lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 35.
Viene, infatti, previsto che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 per le persone fisiche e modello AA7/10 per i soggetti diversi); va quindi compilato l’apposito rigo del quadro I, nel quale deve essere indicato l’ammontare presunto del volume degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 7-bis la predetta opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati Vies, prevista, a livello comunitario, dall’articolo 17 del regolamento Ce n. 904/2010. A seguito dell’esercizio dell’opzione, il soggetto può quindi legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie.
L’articolo 35-quater del decreto Iva prevede che “l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA”.
In attuazione della predetta norma, è stata quindi implementata, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, un’apposita pagina di interrogazione per poter effettuare tale verifica.
Analogo riscontro è possibile anche sul sito dell’Unione europea.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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