Se un contribuente intende effettuare la cessione di partecipazioni con contratto che preveda clausole di earn-out e si sia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (parte fissa e parte variabile), fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non va nuovamente tassato.
E’ questa la risposta data dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 74 del 20 dicembre 2021 sollecitata da un contribuente che, dopo la rivalutazione delle quote societarie in suo possesso avvenuta a luglio 2020, ha stipulato a novembre 2020 un contratto di cessione di tali quote.
Il pagamento del corrispettivo verrà suddiviso in una parte fissa corrisposta al momento del perfezionamento del contratto e in una parte variabile corrisposta in base ad una clausola di earn-out, in cui il pagamento viene differito negli anni 2021, 2022, 2023, 2024, secondo i risultati futuri della società.
Ricorda l’Agenzia che la clausola di earn-out viene usata per ridurre il rischio derivante dall’acquisto di quote societarie: infatti sono previsti pagamenti in più tranche, integrativi del prezzo di cessione, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono percepiti.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.