Le istruzioni operative sulla cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici. La misura di favore che ha introdotto il bonus per le imprese di gas ed energivore ha previsto, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (articoli 3, 4, 9 e 18 del Dl n. 21/2022). Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2022 approva il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche e fissa dal 7 luglio al 21 dicembre 2022 i termini per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il termine ultimo di invio (21 dicembre 2022) è stato stabilito considerando la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal legislatore (31 dicembre 2022) e quello dei cinque giorni lavorativi a disposizione dell’Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi.
Modalità di invio delle cessioni
La comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 7 luglio al 21 dicembre 2022, tramite il modello approvato con il provvedimento del 30 giugno 2022.
Il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, per intero e senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). In caso di cessione del bonus i beneficiari richiedono il visto di conformità dei documenti che attestano la sussistenza dei requisiti.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, cioé in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.
La cessione del bonus deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi deigli intermediari abilitati.
Considerando che i crediti sono cedibili solo per intero e il legislatore ha previsto inoltre che le cessioni siano tracciabili, il provvedimento chiarisce che l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.
Credito d’imposta prodotti energetici
Il legislatore ha previsto, a favore delle imprese, specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, per una parte delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
La misura agevolativa riguarda, in particolare i seguenti crediti:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, (articolo 15 del Dl n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 4 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, (articolo 15 Dl n. 4/2022) pari al 10% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022 (articolo 5 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 3 del Dl n. 21/2022), pari al 15% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale secondo trimestre 2022, (articolo 4 del Dl n. 21/2022) pari al 25% delle spese sostenute
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, (articolo 18 del Dl n. 17/2022) pari al 20% delle spese sostenute.
- fonte fiscooggi.it