Scadenza in vista per i sostituti d’imposta che dovranno presentare entro mercoledì 16 marzo, online, all’Agenzia delle entrate, le Certificazioni uniche 2022. Tempi più lunghi per le Cu che non contengono dati necessari ai fini della dichiarazione precompilata o redditi esenti. In tal caso, infatti, il termine slitta fino al 31 ottobre 2022, ultimo giorno per trasmettere il modello 770/2022.
Nelle Cu i sostituti d’imposta attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dalle locazioni brevi dei loro assistiti.
Il modello e le relative istruzioni sono scaricabili gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. Disponibili anche i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione.
Sempre entro il 16 marzo, ma in versione sintetica, le certificazioni uniche dovranno essere rilasciate
al percettore delle somme, in modalità cartacea o elettronica.
Le certificazioni uniche possono essere presentate, esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dai sostituti d’imposta o tramite un intermediario autorizzato.
Il flusso completo dei dati da trasmettere è composto da:
– il frontespizio in cui sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto e del rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
il quadro CT contenente le informazioni riguardanti la ricezione telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;
– la Cu 2022 nella quale sono attestati, i dati fiscali e previdenziali relativi, come detto, alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
È consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È inoltre possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, se ritenuto più agevole dal sostituto d’imposta.
La trasmissione del flusso si considera avvenuta correttamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte delle Entrate. La prova arriva con una comunicazione telematica dell’avvenuto ricevimento dei dati.
Attenzione, a non fare confusione. Il sistema restituisce subito dopo il click di invio un messaggio di conferma, ma si riferisce esclusivamente all’avvenuta ricezione del file, soltanto successivamente all’utente sarà recapitata la ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
È quest’ultima ricevuta ad attestare che la Cu è stata correttamente presentata.
In ogni caso, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque ufficio dell’Agenzia. Inoltre, sono considerate nei termini le comunicazioni trasmesse entro la scadenza e scartate dal sistema, se trasmesse nuovamente entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Per l’omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione unica è prevista la sanzione di 100 euro per ogni Cu saltata (omessa, tardiva o errata), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs n. 472/1997), fino a un massimo di 50mila euro per sostituto d’imposta.
Non paga sanzione, invece, la Cu trasmessa entro il 16 marzo e poi ritrasmessa tramite sostituzione o annullamento della precedente, nei cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria e, quindi, entro il 21 marzo.
Infine, per la Cu presentata nei termini, poi corretta e rinviata correttamente nei 60 giorni successivi alla scadenza è prevista una sanzione ridotta a un terzo, con limite massimo di 20mila euro.
L’articolo 3, comma 5-bis del “Milleproroghe” (Dl n. 228/2021) ha previsto una sanatoria per le Certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per gli anni 2015, 2016 e 2017, cioè per le Cu 2016, 2017 e 2018. In sintesi, non saranno irrogate sanzioni per la loro tardiva o errata trasmissione, nel caso in cui l’invio delle corrette certificazioni sia avvenuto entro la fine del secondo anno successivo al termine di scadenza per la loro presentazione, quindi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018, il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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