Il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta è fissato al 16 marzo 2022. Vediamo un riepilogo sui principali aspetti: i contenuti le modalità, le scadenze per l’adempimento e le sanzioni in caso di omessa presentazione
Modello Certificazione Unica 2022: le caratteristiche
Con la Certificazione Unica 2022 il sostituto di imposta indica i dati relativi alle ritenute operate nel 2021 e altri dati contributivi e assicurativi dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei collaboratori con lavoro autonomo,
Il modello di Certificazione Unica deve essere trasmesso entro il prossimo 16.03.2022.
Con provvedimento n. 11169/2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni, relativo all’anno 2021, in versione completa e in versione ridotta da consegnare al sostituito.
Per i redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi precompilata la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre).
Sono disponibili le due versioni:
– la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 16.3.2022 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
– la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia
Certificazione Unica 2022, chi è obbligato alla presentazione
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2022 coloro che nel 2021 hanno corrisposto
– somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
– contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail;
– somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano,mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali;
– i titolari di posizione assicurativa INAIL i quali attraverso la certificazione unica devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo della denuncia nominativa;
– le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
L’invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.
I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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