Con la conversione in legge del Decreto Sostegni ter arrivano importanti novità per quanto riguarda le cartelle esattoriali, in particolare è stata disposta la riammissione ai benefici della definizione agevolata per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 di Rottamazione ter, Saldo e stralcio e Rottamazione UE.
La legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto Sostegni ter ha quindi definito un nuovo calendario per le scadenze delle rate non pagate nel 2020 e nel 2021, spostando anche il termine per il pagamento delle rate 2022. Secondo quanto affermato da Agenzia delle Entrate – Riscossione in un comunicato stampa, la novella normativa rappresenta una nuova possibilità di rientrare nei termini per oltre 530 mila contribuenti.
A livello regionale, stando ai numeri forniti dall’Agenzia, il Lazio è al primo posto con 77.719 contribuenti interessati, seguito dalla Campania con 65.209 e dalla Lombardia con 64.752. Al quarto posto si trova la Puglia con 39.565 contribuenti, seguita da Toscana (38.542), Sicilia (35.793), Emilia Romagna (29.837), Calabria (29.261), Piemonte (28.459), Veneto (27.908), Sardegna (21.883), Liguria (14.200), Marche (13.987), Abruzzo (13.951), Umbria (10.306), Friuli Venezia Giulia (6.849), Basilicata (6.550), Trentino Alto-Adige (3.391), Molise (3.046), Chiude infine la Valle D’Aosta con 1.047 contribuenti.
Nella giornata del 29 marzo, data di entrata in vigore della legge di conversione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha inoltre pubblicato delle FAQ, una serie di domande e risposte utili che contengono tutte le informazioni sulle novità introdotte dalla Legge n. 25/2022, che vedremo riassunte nei prossimi paragrafi.
Con la riammissione dei contribuenti decaduti, la Legge numero 25/2022 ha definito un nuovo calendario per le scadenze. In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
– il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
– il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.
Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022, la Legge ha stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata”, se effettuato integralmente entro il 30 novembre.
Considerando che anche in questo caso l’Agenzia permette cinque giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il:
– 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
– agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
– 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
L’Agenzia ricorda che se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La Legge di conversione del Decreto Sostegni ter prevede la riammissione solo per i soggetti che sono decaduti per il mancato/insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021.
L’Agenzia ricorda, nelle FAQ del 29 marzo, che i contribuenti decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, cos’ come previsto dal Decreto “Rilancio”. La stessa rateizzazione può essere richiesta anche per i debiti oggetto della prima Rottamazione e della Rottamazione bis in base a quanto stabilito dal Decreto “Ristori”.
Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini già inviati dall’Agenzia anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.
In caso di smarrimento, è possibile richiedere una copia dei bollettini attraverso l’apposito modulo presente sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione senza dover accedere con pin o password personali.
In alternativa, è possibile scaricare i moduli di pagamento dalla propria Area Riservata, accedendo con SPID, CIE o CNS.
Per poter pagare i bollettini di Rottamazione ter, Saldo e stralcio e Rottamazione UE l’Agenzia ricorda che è possibile:
– utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione e sull’APP EquiClick);
– scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA;
– prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La riammissione ai benefici prevista dalla legge di conversione del Sostegni ter ha effetto sulle procedure esecutive già avviate prima della data di entrata in vigore della legge, ovvero il 29 marzo 2022. Di conseguenza, le procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge 9 dicembre 2021 sono da dichiararsi estinte.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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