L’individuazione delle specifiche attività per le quali è dovuto, a titolo solidaristico, il contributo volto a mitigare il caro bollette, i dettagli sulle modalità di calcolo, anche per chi esercita più attività; la sorte, ai fini della determinazione dell’importo dovuto, dell’accisa pagata sui prodotti petroliferi. Sono alcuni dei quesiti a cui l’Agenzia risponde nelle Faq pubblicate sul sito internet, che arricchiscono le indicazioni fornite con il provvedimento del 17 giugno 2022, attuativo dell’articolo 37, del Dl “Ucraina” che lo ha istituito.
Il perimetro soggettivo
Con due distinte risposte l’Agenzia chiarisce che, nel dettaglio, l’apporto è dovuto dalle imprese che esercitano attività riconducibili, in linea di massima, ai codici Ateco:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica
- 35.21.00 Produzione di gas
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
- 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
Sono, invece esclusi coloro che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Inoltre, specifica che il contributo straordinario, il quale si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021, non riguarda chi ha iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2021, ma è dovuto, invece, da coloro che l’hanno cominciata nell’intervallo temporale 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021. Ad esempio, se l’attività è iniziata il 1° gennaio 2021, l’obbligato dovrà prendere come termine di confronto i dati desumibili dalle liquidazioni periodiche relative al periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022, facendo riferimento (in caso di periodi non coincidenti con la Lipe), ai dati dei registri Iva.
La base imponibile
Su questo fronte, l’Agenzia chiarisce che, per chi liquida l’Iva con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022 – rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle Lipe trimestrali – concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.
In un’ulteriore risposta, poi, osserva che il contributo va calcolato sull’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, desumibile dalle Lipe relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, senza possibilità di estrapolare i valori riferibili alle attività svolte dall’obbligato e non interessate dal contributo. La norma istitutiva non prevede lo scorporo.
E ancora, alla domanda se l’accisa pagata sui prodotti petroliferi vada inclusa nel calcolo, ribadisce nuovamente che la disposizione contenuta nell’articolo 37 del Dl “Ucraina” non fa sconti. Per la determinazione del contributo, è necessario fare riferimento esclusivo agli importi evidenziati nelle liquidazioni periodiche prese in considerazione.
Questo e altro nelle Faq sull’argomento, online sul sito dell’Agenzia delle entrate.
fonte fiscooggi.it