Si chiude il cerchio intorno al “bonus carburanti” istituito dall’articolo 18 del Dl “Ucraina-bis” per aiutare le imprese agricole e della pesca, travolte dall’aumento dei costi sostenuti in relazione all’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività. Con la risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6965” da indicare nel modello F24 per compensarlo.
In estrema sintesi, la norma prevede, che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di carburanti necessari allo svolgimento della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre solare del 2022.
Lo stesso articolo 18 stabilisce, poi, che il bonus sia utilizzato, entro il prossimo 31 dicembre, esclusivamente in compensazione mediante F24, oppure ceduto, solo per intero, a terzi.
Per l’utilizzo in compensazione, quindi, le imprese interessate dovranno identificare l’agevolazione nel modello di pagamento, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, con il codice tributo “6965” (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17). Lo stesso dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
fonte fiscooggi.it