Con la circolare n. 1 del 7 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 67-bis del Dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 (Decreto Sostegni-bis), che – in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 – ha introdotto, per l’anno 2021 e nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro, un credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
Le Entrate spiegano innanzitutto cosa è il canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Si tratta di un canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane), in sostituzione di alcune entrate (Tosap, Cosap, Icpdpa, Cimp e canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province).
Tale canone va versato in caso di occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone – che può avere una tariffa annua o giornaliera – è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Il versamento del canone è effettuato in un’unica soluzione direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma può anche essere frazionato in rate trimestrali.
Il credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Non si applica, invece, alle insegne di esercizio.
Secondo l’Agenzia delle entrate, poiché tale credito d’imposta è riconducibile agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» di cui all’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020 (Decreto Ristori), per i soggetti esercenti impresa, arte o professione e per i lavoratori autonomi lo stesso risulta irrilevante ai fini fiscali; ciò significa che:
– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
– non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo Tuir;
– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Come precisato dalle Entrate, il credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale, vale a dire all’importo in concreto versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell’ente locale creditore) e relativo all’anno 2021. A tal proposito si tiene conto anche del versamento, relativo all’anno 2021, eventualmente assolto mediante compensazione, qualora il regolamento dell’ente locale creditore lo consenta, nel rispetto delle modalità ivi previste.
L’Agenzia chiarisce altresì che può ritenersi valido il versamento del canone unico patrimoniale per il 2021 effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione prevista per la fruizione del credito d’imposta; in tal caso, ai fini del riconoscimento di tale credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Viene inoltre evidenziato che tale credito d’imposta è riconosciuto, in proporzione al canone versato per l’anno 2021, per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Più precisamente, viene chiarito che nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6 mesi, l’importo va parametrato ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l’importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6.
Ad esempio, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone:
– per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero importo;
– per 8 mesi dell’anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6;
– per l’intero anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Nel caso in cui il periodo superiore a 6 mesi di versamento del canone non comprenda mesi interi, tale calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei giorni cui si riferisce il canone.
Come evidenziato nella circolare in esame, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021 è stato stabilito che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere a tale credito d’imposta comunicano dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l’importo versato a titolo di canone patrimoniale per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 20 milioni di euro, il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato e relativo all’anno 2021, a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con successivo, da emanare entro il 21 marzo 2022.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il predetto limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo degli importi versati e relativi all’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale indicati nelle comunicazioni presentate. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’Agenzia evidenzia infine che l’agevolazione in esame trova applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (Tfue) agli aiuti «de minimis». Al riguardo si ricorda che l’importo degli aiuti concessi a titolo de minimis ad una impresa unica non può superare i 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Ciò significa che, nell’ipotesi in cui l’impresa interessata al credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale benefici di altri aiuti de minimis, prima di inviare la predetta comunicazione, deve assicurarsi che l’importo di tali aiuti sommato all’agevolazione in esame non superi la soglia de minimis.
In caso di superamento, l’importo del canone parametrato ai 6 mesi (che coincide con il credito d’imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i 200mila euro.
L’importo così rideterminato va indicato nel campo “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” della comunicazione e rappresenta la base di commisurazione cui applicare la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia delle entrate entro il 21 marzo 2022.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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