Con Risoluzione n 1 del 31 gennaio 2022 il MEF chiarisce la determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato.
Numerosi Comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”.
Nel quesito giunto al ministero, si legge che l’introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore.
Il MEF con la risoluzione di cui si tratta fornisce un orientamento sulla determinazione delle tariffe per il canone patrimoniale unico.
Il legislatore ha previsto all’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 che il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Esaminata la fattispecie proposta nel quesito si precisa che il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti (ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tener conto della: durata, tipologia, superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati. zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento, stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti e in particolare, i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9:
– in relazione all’orario effettivo;
– ragione della superficie occupata;
– e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Alla luce di quanto esposto, dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, e al fine di soddisfare le richieste pervenute dai Comuni, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.