Con Risposta a interpello n 756 del 3 novembre 2021, le Entrate trattano del “Regime IVA delle operazioni intercorse, post Brexit, tra branch italiana e casa madre appartenente ad un Gruppo IVA inglese”.
Una stabile organizzazione italiana di società inglese effettua esclusivamente servizi di supporto in relazione a vendite commerciali promosse dalla propria casa madre, appartenente ad un Gruppo IVA inglese, istituito in conformità alle previsioni unoniali.
In particolare, la branch istante fa presente di assolvere l’IVA addebitatale sugli acquisti di beni e servizi effettuati presso i propri fornitori italiani (società facenti parte del gruppo d’imprese), senza porre in essere operazioni (a valle) rilevanti nel territorio della Stato italiano.
Pertanto, la stabile organizzazione italiana della società inglese si troverebbe fisiologicamente in una situazione creditoria nei confronti dell’erario italiano.
La branch istante chiede di sapere se la disciplina del Gruppo IVA inglese, attuata in applicazione del paragrafo 11 della Direttiva n. 112 del 2006, possa continuare ad operare anche dopo il periodo transitorio post Brexit conclusosi il 31 dicembre 2020.
Nello specifico, la branch istante della casa madre inglese, appartenente al Gruppo IVA inglese, chiede di sapere se a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea:
– possano ritenersi ancora valide le istruzioni fornite da precedente risposta a interpello secondo cui si riconosce la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra la branch italiana e la casa madre, membro del Gruppo IVA inglese;
– o, in alternativa, se le operazioni intervenute tra casa madre e branch italiana debbano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA e che, conseguentemente, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia dalla stabile organizzazione sia la casa madre, ai sensi dell’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972, previsione normativa che disciplina l’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti nel territorio dell’Unione europea.
Le entrate come pure l’istante citano la pronuncia “Skandia” seconda la quale i giudici unionali hanno, infatti, riconosciuto la rilevanza delle prestazioni intervenute tra una casa madre stabilita in un Paese terzo e la propria stabile organizzazione svedese, appartenente ad un Gruppo IVA svedese, statuendo altresì che le operazioni effettuate dallo stabilimento principale a favore della propria branch svedese si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA istituito nello Stato membro.
L’agenzia osserva che in merito all’operatività di detti principi, recepiti nel nostro ordinamento attraverso la modifica dell’articolo 70-quinquies del DPR n. 633 del 1972, si è espresso il Comitato IVA, il quale ha adottato a maggioranza qualificata delle Linee Guida secondo cui i principi ” Skandia” si applicano a prescindere da quale “entity” (SO o casa madre) faccia parte del gruppo IVA (principio quest’ultimo di recente confermato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Danske Bank dell’11 marzo 2021) e anche, a prescindere dal fatto che la transazione avvenga tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo (cfr. Linee Guida del 105° Incontro del Comitato IVA del 26 ottobre 2015, DOCUMENT A – taxud.c.1(2016)7465801 – 886).
Conseguentemente, in conformità alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato IVA, la disciplina recata dall’articolo 70-quinquies, comma 4-quater) del DPR n. 633 del 1972 che prevede la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra casa madre e/o stabile organizzazione quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia, trova applicazione anche per le operazioni intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa madre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA inglese, nel presupposto che quest’ultimo continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA di cui all’articolo 11 della Direttiva CEE n. 112 del 2006.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che nel caso di specie risultino ancora valide le indicazioni fornite in precedenze e dunque, «considerato che la SO istante non effettua operazioni imponibili in Italia, la stessa potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972».
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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