Non è tra i più famosi ma è un peccato lasciarselo sfuggire visto che fa rifiorire giardini e terrazzi e ne fa nascere di nuovi abbellendo le nostre città. Si tratta del “bonus verde”, ossia della detrazione Irpef prevista in prima battuta per l’anno 2018 e prorogata fino al 2024. Il risparmio d’imposta è pari al 36% della spesa sostenuta per la sistemazione, creazione o modifica di spazi verdi, per la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi, e per altri interventi innovativi destinati a donare un nuovo look a balconi e aree all’aria aperta, oppure coperte o da coprire, con piante e fiori, di unità immobiliari residenziali. Il limite massimo di spesa è di 5mila euro annui, quindi, non può essere superiore a 1.800 euro (36% di 5mila euro) per immobile. Il beneficio può essere replicato per tante volte quanti sono gli interventi agevolabili effettuati dalla stessa persona fisica ma su unità immobiliari diverse. Un proprietario ad esempio, può accedere al bonus sia per il rinnovo del suo terrazzo che per i lavori al giardino condominiale.
L’agevolazione si affaccia per la prima nel mondo dei bonus con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 12-15, legge n. 205/2017) e viene poi confermata per gli anni successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (articolo 1 comma 38, legge n. 234/2021) ha prorogato il tax credit fino al 31 dicembre 2024.
Privati o condomìni, la detrazione non fa distinzioni
Con riferimento al profilo soggettivo, la norma non fissa particolari paletti. Possono beneficiarne, infatti, tutti i contribuenti e i loro familiari conviventi, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale è effettuato l’intervento.
Di conseguenza, oltre ai proprietari, la detrazione spetta, per la spesa sostenuta, anche ai nudi proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento sulla casa (usufrutto, uso, abitazione o superficie), agli inquilini e a chi ha ricevuto l’immobile in comodato.
In caso di uso promiscuo dell’abitazione adibita anche all’esercizio dell’arte o della professione o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione si dimezza (cfr circolare n. 7/2021, circolare n. 13/2019 e circolare n. 28/2022).
Se la casa viene venduta lo sconto Irpef non utilizzato, in tutto o in parte, passa al nuovo proprietario (persona fisica) per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene.
La tassazione agevolata può essere applicata anche per la sistemazione e il rinnovamento sulle parti comuni esterne condominiali. Anche in questo caso l’importo massimo di spesa è di 5mila euro per abitazione. La detrazione è destinata al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile in base ai millesimi a condizione che abbia effettivamente pagato la somma al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione, infine, è cumulabile con le agevolazioni già previste per il recupero degli immobili vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ridotte del 50 per cento.
Interventi con il taglio Irpef
Ma vediamo quali sono le opere agevolabili e che caratteristiche devono avere. Per definire i requisiti oggettivi la norma (comma 12, articolo 1, legge n. 205/2017) indica genericamente che la detrazione del 36% spetta per:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’Agenzia delle entrate, con i documenti di prassi che hanno seguito, dal 2018, la proroga dell’agevolazione, ha messo nero su bianco in quali casi è possibile accedere al bonus. In particolare, l’amministrazione finanziaria ha precisato che le opere effettuate devono portare alla completa trasformazione dell’intero giardino o dell’area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale “rinascita” di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti, quindi, rimangono fuori, ad esempio, i giardini delle case in costruzione.
In poche parole, sono esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali, il tax credit è riconosciuto soltanto per il recupero complessivo dello spazio interessato e per le opere necessarie a realizzarlo e non, ad esempio, per il solo acquisto di piante o altro materiale ornamentale.
Come si legge, da ultimo, nella circolare n. 28/2022, niente sconto quindi per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo secondo le condizioni sopra descritte
- i lavori in economia. Ciò non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento. La condizione da rispettare è la riqualificazione dell’area verde nel suo complesso anche con riferimento alle prestazioni necessarie alla sua realizzazione
Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l’Agenzia spiega che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area interessata.
Istruzioni per i pagamenti
Per usufruire del credito i pagamenti devono essere effettuati con mezzi che consentano la tracciabilità dell’acquisto e, quindi, attraverso carte di credito, bancomat, assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici bancari o postali. Il documento di spesa deve contenere il codice fiscale del beneficiario del bonus e la descrizione dell’intervento affinché possano essere verificati i requisiti di accesso all’agevolazione.
Con riferimento alla documentazione da conservare, la spesa deve essere certificata tramite ricevuta fiscale o fattura emesse dal fornitore da cui risulti chiaramente che l’intervento effettuato è agevolabile.
La detrazione, infine, è ripartita in 10 rate annuali di pari importo e spetta, secondo il criterio di cassa, nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta anche se il pagamento è stato effettuato in un periodo d’imposta precedente o successivo a quello in cui i valori sono stati realizzati.
fonte fiscooggi.it