Pubblicato, sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il decreto interministeriale che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al bonus trasporti previsto, finanziato dal Dl “Aiuti” e arricchito dall’“Aiuti-bis”, che ha aumentato più del doppio il Fondo costituito per il finanziamento della misura.
Misura, come detto, istituita dal decreto legge “Aiuti” (articolo 35, Dl n. 50/2022), il quale, per alleviare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, ha previsto il riconoscimento di un contributo finalizzato a sostenere l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono, che spetta alle persone fisiche con reddito complessivo nell’anno 2021 non superiore a 35mila euro, è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, non può oltrepassare l’importo di 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore. È personale, non cedibile, vale per l’acquisto di un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee.
Per finanziare il beneficio, il legislatore ha creato uno specifico Fondo, con una dotazione iniziale, per il 2022, di 79 milioni euro, poi più che raddoppiata grazie all’articolo 27 del Dl “Aiuti-bis” che ha messo nel salvadanaio ulteriori 101 milioni di euro, portando la somma a disposizione a 180 milioni.
Il decreto in argomento chiude il cerchio e dà concreta attuazione alla misura.
Tra l’altro, specifica che il buono vale sì anche per il trasporto ferroviario nazionale, ma non per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. E ancora che sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento, spetta la prevista detrazione del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del Tuir).
Sotto il profilo operativo, stabilisce che ciascun interessato deve presentare apposita istanza – per sé stesso o per conto di un minore – entro il 31 dicembre 2022, accedendo e registrandosi su www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, il Portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che sarà dedicato all’agevolazione.
Al momento della registrazione, il richiedente dovrà fornire le informazioni e le autocertificazioni di rito, cioè:
– nome, cognome e codice fiscale del beneficiario (in caso di minore, il richiedente, insieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il beneficiario è fiscalmente a suo carico)
– reddito complessivo del beneficiario conseguito nel 2021 non superiore a 35mila euro (in caso di minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente).
L’istanza dovrà, inoltre, contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico.
Il buono sarà emesso direttamente dal Portale e sarà contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza, individuata in un mese dall’emissione. Se il buono non viene utilizzato in tale lasso di tempo, viene automaticamente e definitivamente annullato e il beneficiario non potrà presentare un’ulteriore istanza nello stesso mese.
La quota parte dei buoni eventualmente non utilizzata e i buoni scaduti, per il mancato utilizzo nei termini, rientrano automaticamente nella disponibilità del Fondo.
Infine, per sfruttare il contributo, il beneficiario dovrà presentare al gestore del servizio di trasporto pubblico prescelto il buono ottenuto. Quest’ultimo – in caso di esito positivo delle verifiche effettuate all’interno del Portale – non potrà rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell’abbonamento.
fonte fiscooggi.it