Sul sito del ministero dello Sviluppo economico approda il decreto direttoriale dello scorso 27 luglio, con l’elenco delle imprese ammesse al credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” a favore delle “società benefit”. Un secondo elenco è riservato ai soggetti momentaneamente in stand by, in attesa che venga conclusa la fase istruttoria di verifica dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione. La pubblicazione del decreto rappresenta comunicazione ufficiale di ammissione al credito da parte dei soggetti presenti nel primo allegato.
L’agevolazione, prevista dall’articolo 38-bis del Dl n. 34/2020, è destinata alle imprese con sede in Italia, che svolgono un’attività economica non solo con fini commerciali, ma anche per creare un impatto positivo sulla collettività e sulla biosfera, costituite o trasformate in società benefit (articolo 1, commi 376 e seguenti, legge n. 208/2015) nel corso del 2020 e 2021. Il beneficio è pari al 50% delle spese sostenute per la costituzione o trasformazione delle imprese secondo i fini della norma. Il contributo non può superare i 10mila euro ed è riconosciuto nei limiti de minimis stabiliti dall’ordinamento unionale.
Le regole attuative del credito d’imposta sono state definite dal Mise con il decreto direttoriale del 4 maggio 2022 . In particolare il decreto fissava alle ore 12 del 15 giugno 2022 il termine per presentare le domande per il riconoscimento del bonus e stabiliva che potevano farne richiesta le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
- risultavano costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese
- avevano sostenuto spese per la costituzione o trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” – e fino al 31 dicembre 2021
- disponevano di una sede principale o secondaria e svolgevano un’attività economica in Italia
- si trovavano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientravano tra i soggetti nei cui confronti era stata applicata la sanzione interdittiva di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi.
Per quanto riguarda le voci agevolabili, tra queste rientrano le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese, quelle inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Sono escluse, invece, imposte e tasse. L’Iva rientra nel beneficio se rappresenta un costo effettivo non recuperabile.
Il tax credit è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando il codice tributo “6976” istituito con la risoluzione n. 42 del 27 luglio 2022.
fonte fiscooggi.it