I soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 64, commi 6-11, DL n. 73/2021, possono beneficiare, in sede di acquisto di immobile con requisiti prima casa, delle previste agevolazioni.
Nello specifico, si tratta delle esenzioni dalle imposte di registro e ipotecaria e catastale da aggiungere all’attribuzione di un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione.
Le agevolazioni trovano applicazione agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Inoltre, viene precisato che gli interessati non devono avere compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.
Un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se il regime agevolativo trova spazio anche in caso di acquisti di immobili all’asta.
Sul punto, con risposta n. 808 del 13 dicembre 2021, il Fisco fa presente che con circolare n. 12/2021 è stato affermato come le agevolazioni previste dal citato articolo 64 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.
Ciò è in linea con i precedenti chiarimenti di prassi, in cui si è specificato che l’esenzione dall’imposta di registro può essere richiesta anche quando il trasferimento immobiliare avviene in seguito all’esito di un giudizio.
Circa la prova dei requisiti richiesti per avvalersi dei benefici, si precisa che le relative dichiarazioni vanno rese dall’interessato nell’ambito del giudizio cosicché emergano dal provvedimento finale; ma è possibile che le stesse possano essere rese in un momento successivo purché entro la registrazione dell’atto.
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