Con la circolare n. 17 del 25 maggio 2022, siglata oggi dal direttore Ruffini, l’Agenzia fa il punto su requisiti e condizioni per esercitare l’opzione per l’estensione della fruizione dell’agevolazione per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, opportunità introdotta con il Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, poi modificato dall’articolo 5 del decreto “Crescita” per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel nostro Paese a partire dal 2020 e più di recente dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 763), che ha inserito specifiche disposizioni concernenti la possibilità per i docenti e ricercatori di beneficiare, a determinate condizioni, del regime agevolativo loro riservato per ulteriori periodi di imposta.
La durata ordinaria dello sconto Irpef è di quattro anni nella formulazione originaria e diventa di cinque anni dal 2020, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Chiarimenti sugli ambiti applicativi dell’incentivo sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/2017.
L’agevolazione risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. Pertanto, non si rivolge solo ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa, in generale, tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta.
Opzione per il prolungamento degli incentivi
La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova chance per i docenti e i ricercatori iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo. Tali soggetti, possono prolungare, su opzione, l’applicazione del regime fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi. I contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni. L’extra-time si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia precisa che le condizioni richieste per continuare a usufruire del taglio sull’imponibile Irpef devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione.
In particolare, il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento degli importi previsti dalla norma. Nel caso in cui i figli diventino maggiorenni nel periodo di prolungamento dell’incentivo il beneficio non determina la perdita del beneficio fiscale e permane per tutto il periodo previsto.
Tra le condizioni che consentono il protrarsi della tassazione agevolata rientra anche l’acquisto di una casa, “entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione”: il termine va calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento. Ad esempio, evidenzia la circolare, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023.
Il documento precisa inoltre che per esercitare l’opzione non è sufficiente la sottoscrizione del preliminare di compravendita, in quanto non produce l’effetto traslativo tipico della compravendita.
Le regole per esercitare l’opzione, che si perfeziona soltanto con il versamento di quanto dovuto secondo la norma, sono state definite con il provvedimento dello scorso 31 marzo.
Il provvedimento stabilisce che il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, che, per coloro che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Nei casi in cui il primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione si è concluso invece entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022 (180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento).
La circolare ricorda che:
– i docenti e i ricercatori lavoratori dipendenti, a patto che mantengano la residenza fiscale in Italia, possono esercitare l’opzione mediante richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione. Se il quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, l’opzione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Il datore di lavoro opera le ritenute sul 10% degli emolumenti erogati, nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati
– i docenti e ricercatori che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione
– i docenti e ricercatori che hanno esercitato l’opzione possono fruire del regime agevolato per gli ulteriori periodi d’imposta nei quali mantengono la residenza fiscale in Italia, perdendo la possibilità di applicare il regime di favore a partire dal periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito.
Inoltre, il documento di prassi odierno, con riguardo ai docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, chiarisce che questi potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.
I periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione, per effetto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale nel territorio dello Stato (comma 3-ter dell’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010, a cui rinvia il comma 5-ter dell’articolo 5 del decreto “Crescita”, aggiunto dalla legge di bilancio 2022).
Infine, ai fini del calcolo dell’importo da versare, la norma fa riferimento «ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione». Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che il reddito di riferimento sia rappresentato dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia ancorché non agevolati ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
fonte fiscooggi.it