Credito monopattini pieno per gli aspiranti beneficiari. Le istanze potevano essere presentate entro il 13 maggio, ultimo giorno utile per richiedere il bonus, è inferiore al limite di spesa di 5 milioni di euro per cui la percentuale fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento. A renderlo noto un provvedimento siglato oggi dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Si ricorda che il decreto Rilancio (articolo 44 comma 1-septies del Dl n. 34/2020) ha previsto un credito d’imposta nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per le persone che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2022, in linea con le disposizioni attuative del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21 settembre 2021, sono state definite le modalità operative per accedere al beneficio. Il provvedimento ha stabilito l’invio delle istanze, da 13 aprile al 13 maggio 2022, e ha demandato, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, a un provvedimento dell’Agenzia, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (dunque entro il 23 maggio 2022), la comunicazione della percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario. Tale quota è ottenuta fra il rapporto del tetto di spesa stanziato e l’importo delle spese agevolabili indicate nelle istanze correttamente inviate.
Considerando che le domande validamente presentate sono 3.508 e che le spese agevolabili indicate sono meno di 1,6 milioni di euro (1.579.075 euro), a fronte del limite di 5 milioni di euro, il provvedimento di oggi rende noto che la percentuale fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente trasmessa all’Agenzia.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e non oltre il periodo d’imposta 2022.