Al fine di sostenere il settore del mobile, in grave crisi negli ultimi anni, e per promuovere l’efficientamento energetico delle abitazioni tramite la riduzione dei consumi di energia elettrica, è stato rinnovato il c.d. “Bonus mobili ed elettrodomestici” anche per l’anno 2020. Questo beneficio fiscale dà la possibilità a coloro che nell’anno 2019 hanno acquistato mobili o grandi elettrodomestici di detrarre nella dichiarazione dei redditi il 50% delle spese sostenute, in dieci quote annuali, fino a un massimo di 10.000 €.
Per quale tipologia di acquisti posso usufruire del bonus mobili?
Ci sono due macrocategorie di beni che vengono agevolate:
arredi (cucine, librerie, tavoli, armadi, credenze, letti, materassi, poltrone, divani, ecc.);
grandi elettrodomestici (frigoriferi, stufe elettriche, forni, microonde, piani di cottura, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, ventilatori elettrici, ecc.) di classe energetica pari o superiore ad A+ (tranne per i forni e le lavasciuga, che sono ammessi alla detrazione anche se di classe energetica A).
Non è pertanto agevolabile l’acquisto di “piccoli elettrodomestici”, quali, ad esempio, il tostapane o il frullatore. Non è ammissibile nemmeno la detrazione per l’acquisto di porte interne, pavimentazioni (ad esempio parquet) e tendaggi.
Posso effettuare il pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici in contanti?
Tali spese sono detraibili a patto che i pagamenti siano eseguiti attraverso metodi tracciabili, come il bonifico bancario o postale, la carta di credito o il bancomat. Non è necessario quindi utilizzare il bonifico dedicato messo a disposizione dagli istituti di credito per la detrazione dei lavori di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico. Non si ha, in alcun caso, diritto alla detrazione se il pagamento viene effettuato in contanti o tramite assegno circolare.
Posso detrarre l’acquisto dei mobili senza aver fatto lavori di ristrutturazione?
La condizione per usufruire dell’agevolazione è che il contribuente abbia eseguito, sullo stesso immobile a cui sono destinati gli arredi, dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo e che per tale intervento abbia usufruito della detrazione. In altri termini, le spese per i mobili e gli elettrodomestici sono detraibili solo se “agganciate” ai lavori sopraindicati e gli stessi siano imputati al rigo E41 del modello 730. Per maggiori dettagli sulla tipologia di lavori a cui si può “ancorare” il bonus mobili, si consiglia di leggere l’articolo “Interventi di ristrutturazione che ammettono il bonus mobili”
Un’importante novità era stata introdotta dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha limitato il beneficio per il bonus mobili. In particolare per le spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è possibile usufruire del bonus solo se vi è connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2018.
Ciò significa che se il contribuente è in possesso di un titolo abilitativo che certifica che i lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile di cui è proprietario sono iniziati a dicembre 2017, lo stesso non potrà usufruire del bonus per l’acquisto di arredi effettuato nel 2019.
I mobili devono arredare la stanza oggetto di interventi di ristrutturazione?
È importante precisare che non vi è un vincolo stretto di ubicazione fra gli ambienti della casa oggetto di ristrutturazione e i mobili o elettrodomestici acquistati. Questi nuovi arredi possono essere destinati anche a zone della casa che non sono state sottoposte a lavori. Se, ad esempio, si effettua una ristrutturazione totale del bagno, è possibile beneficiare della detrazione fiscale anche per le spese relative all’acquisto di un divano (da posizionare, ad esempio, in salotto) o della cucina comprensiva degli elettrodomestici.
Posso beneficiare del bonus mobili se ho sostento spese per interventi sulle parti comuni del condominio?
Per quanto riguarda i condomini, l’agevolazione è applicabile all’acquisto di mobili destinati all’arredo degli spazi comuni (guardiole, appartamento del portiere, sala riunioni, lavatoi, ecc.). Anche in questo caso, ai fini della detrazione fiscale, è necessario che l’acquisto degli arredi sia “agganciato” a dei lavori edilizi eseguiti sulle parti comuni del condominio. Nel caso specifico, tra gli interventi a cui si può collegare l’acquisto dei mobili, vengono ammessi anche i lavori di manutenzione ordinaria, eseguiti sulle parti comuni del condominio.
fonte quifinanza.it
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