Utili chiarimenti sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria, nella risposta n. 237/2022, in merito al credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Nello specifico, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di fare chiarezza circa l’applicazione del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica al suddetto bonus; cioè di puntualizzare il momento di fruizione di un bonus locazioni utilizzato in dichiarazione dei redditi, ai fini del rispetto dei massimali concessi dalla Commissione Ue, e della regolare compilazione della dichiarazione sostitutiva da presentare (salvo proroghe) entro il prossimo 30 giugno.
Bonus locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, cos’è
Nella risposta n. 237 del 29 aprile, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è stato il decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ad introdurre un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, per mitigare gli effetti negativi derivanti dalla misure restrittive messe in atto contro il Covid-19.
Il successivo decreto Ristori (Dl n. 137/2020) ha esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 annesso al decreto stesso.
Con il Dl n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, invece, sono state estese anche al suddetto tax credit “le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 > e 3.12 > della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final >, e successive modificazioni” e, in particolare, la modifica del Quadro del 28 gennaio 2021 (“Quinta Modifica”) con cui è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa.
Tax credit locazione immobili e aumento massimali aiuti di Stato
Riguardo proprio all‘aumento delle soglie di aiuti compatibili con il mercato interno, l’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 dicembre 2021, il quale, all’articolo 2, stabilisce che: gli aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario.
Infatti, come si legge nella relazione illustrativa, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come:
- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
Tale norma che demanda alla scelta del contribuente l’individuazione della ” data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la “data di approvazione della compensazione“, può essere estesa anche al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Per tali ragioni l’impresa istante, avendo fruito all’interno della dichiarazione dei redditi presentata il 2 novembre 2021 del credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, chiedeva proprio all’Amministrazione finanziaria se quella poteva essere la data a cui fare riferimento per la verifica del limite, e come valutare l’estensione a 2,3 milioni approvata dalla Commissione Ue con riferimento a «qualsiasi momento» di erogazione dell’aiuto.
L’Agenzia ritiene che il quadro normativo e di prassi sopra delineato vada necessariamente completato facendo riferimento alla decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 ai fini dell’individuazione della data di concessione dell’aiuto di Stato.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario tra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la data di approvazione della compensazione, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d’azienda soggiace:
- al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Di conseguenza, avendo la società indicato il credito locazioni nel modello REDDITI presentato il 2 novembre 2021, essa soggiace al massimale di 1,8 milioni di euro, dato che appunto l’aiuto è stato ricevuto tra il 28 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.
Il massimale di riferimento, dunque, resta quello fissato prima dell’estensione a 2,3 milioni approvata dalla Commissione Ue con riferimento a “qualsiasi momento” di erogazione dell’aiuto.
fonte edotto.it