Il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus e altri sconti fiscali, dalla controllata alla controllante, non configura un’ipotesi di cessione a terzi degli stessi crediti, ossia un contratto tra un cedente e un cessionario, mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore. Si tratta, piuttosto, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che conta soltanto per la liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione finalizzato alla determinazione di un reddito imponibile unico e all’abbattimento dell’Ires di gruppo anche attraverso l’utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono. È quanto si legge, tra l’altro, nella risoluzione n. 45/E del 2 agosto 2022, nella quale l’Agenzia conferma le osservazioni esposte nella risposta n. 133/2021 in relazione ad altri bonus edilizi.
Ne deriva, che la controllata può legittimamente trasferire detti crediti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell’Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall’ultima versione dell’articolo 121 del Dl “Rilancio”, quella modificata dall’articolo 28 del Dl “Sostegni-ter”.
Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui, la controllata acquisti crediti da altre società appartenenti al gruppo ma non consolidate: in tale ipotesi, infatti, l’operazione configura una prima cessione dei bonus alla consolidata, la quale poi li trasferisce all’interno del consolidato fiscale, al pari degli altri crediti maturati dalla stessa controllata in qualità di soggetto fornitore.
Fruizione dei crediti da Superbonus e altro: indicazioni operative
La consolidante dal canto suo, precisa la risoluzione, potrà utilizzare in compensazione tali crediti agevolativi, ricevuti dalla controllata, tramite F24 e, per consentire all’amministrazione di verificare, con i controlli automatizzati, la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati, dovrà indicare, nella sezione “Contribuente” del modello:
– nel campo “Codice fiscale”, il proprio
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, quello della società consolidata che lo ha trasferito, insieme al codice identificativo “62”.
Sul piano procedurale, inoltre:
– la società consolidata, cessionaria del credito, dovrà compilare la sezione III (Eccedenze d’imposta diverse dall’Ires trasferite al consolidato) del quadro GN (Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato) del modello Redditi SC, riportando, nella colonna 1, il codice tributo identificativo del credito (che non rientra tra i crediti d’imposta del quadro RU) e, nella colonna 2, l’ammontare trasferito al consolidato
– la società consolidante compilerà invece la sezione X (Eccedenze d’imposta diverse dall’Ires trasferite al gruppo) del quadro NX (Trasferimenti al gruppo) del modello CNM, riportando, in colonna 1, il codice tributo identificativo del credito, in colonna 2, il codice fiscale della consolidata che lo trasferisce e, in colonna 3, e l’ammontare ricevuto dal consolidato
– la stessa consolidante, per rendicontare l’utilizzo dei crediti, dovrà compilare anche la sezione II (Eccedenze d’imposta diverse dall’Ires trasferite al gruppo) del quadro CC (Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo) del modello CNM, riportando, in colonna 1, il relativo codice tributo e, nelle colonne da 2 a 5, le altre informazioni richieste.
Compensazione senza limiti
Per la compensazione dei crediti in argomento, infine, la risoluzione chiarisce che, anche nell’ambito del consolidato fiscale, alla stessa non si applicano i limiti previsti dall’articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010 e dall’articolo 34 della legge n. 388/2000, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 121 del Rilancio.
In relazione all’operatività di specifici limiti di trasferibilità e/o utilizzabilità connessi alla disciplina del consolidato, l’Agenzia osserva che con la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, dopo aver chiarito, in linea generale, che “non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 di importo superiore al limite ora contenuto nell’articolo 34 della legge n. 388 del 2000”, ha altresì specificato che “nessun limite è – invece – stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Unico Società di Capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato”.
Nel caso in trattazione, i crediti edilizi, sebbene non rientranti nel novero dei crediti indicabili nel quadro RU, ne conservano, dal punto divista sostanziale, le medesime caratteristiche, trattandosi di crediti di imposta previsti da specifiche disposizioni di natura “agevolativa”, il cui importo complessivamente utilizzabile è predeterminato e stanziato in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato.
Ne deriva che, per ragioni di coerenza sistematica, deve essere riconosciuta, anche con riguardo a quest’ultimi, la possibilità di trasferirne il relativo importo al consolidato fiscale senza l’applicazione di alcun limite.
fonte fiscooggi.it