Con il messaggio 2309 del 16.6.2021 l’INPS aveva comunicato l’istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis). Il 29 giugno è stata pubblicata la circolare completa di istruzioni (circolare 90 del 29.6.2021) che riepiloga quanto già anticipato.
Il SERVIZIO INPS online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 è stato attivato il 25 giugno scorso. Va sottolineato che :
– I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
– I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il bonus INPS dal 25 giugno al 30 settembre 2021.
– .Per l’invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS: accedendo con PIN INPS, SPID, CIE o CNS.
Con il messaggio 3530 del 18 ottobre, al termine della gestione delle domande, sono state pubblicate le istruzioni per chiedere il riesame per quelle che sono state respinte. L’istituto fornisce la lista delle possibili motivazioni.
L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum diA 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021(Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che abbiano maturato i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021 (vedi tabella sotto)
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari dellaprecedente tutela:
– lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
-lavoratori dello spettacolo.
L’Inps conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità 2400 del Sostegni 1 non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità gia utilizzate in precedenza.
L’indennità per gli operai agricoli a tempo determinato istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Non è cumulabile con le indennità del Sostegni 1 né con le relative proroghe del decreto Sostegni bis.
E’ cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Una indennità una tantum pari a 950 euro va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Entrambi i bonus sono esenti IRPEF e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Nell’ultimo messaggio l’INPS precisa che Il termine,non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni dalla data del messaggio((il che significa 7 novembre) oppure a partire dalla data di comunicazione della reiezione
L’utente deve inviare la documentazione per contestare il respingimento in due modi:
– attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”,
Il messaggio precisa che per le domande respinte viene visualizzato il messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
ATTENZIONE Se e l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata al cittadino verrà richiesto di integrare le informazioni necessarie
2. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta della sede territoriale , denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it ( ad esempio riesamebonus600.bologna@inps.it)
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