Viene data attuazione all’art. 68-quater del DL n. 73/2021 che ha stanziato 10 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di un contributo a fondo perduto da riconoscere ai birrifici artigianali.
L’efficacia dell’intervento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che deve essere rilasciata in esito alla procedura di notifica.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021 (in GU n. 1 del 3 gennaio 2022) dispone che i destinatari sono i birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’art. 8, comma 2, decreto del 4 giugno 2019.
Il sostegno si concreta nella forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2021, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’art. 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.
Tale contributo non rileva ai fini Irpef e Irap.
I soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti a presentare apposita istanza al MiSE a partire dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 18 febbraio 2022.
E’ richiesta la modalità di invio della domanda tramite PEC all’indirizzo che sarà reso noto con successivo provvedimento ministeriale che conterrà anche i modelli utili per la compilazione dell’istanza.
E’ ammessa la presentazione di una sola istanza per richiedente.
Dopo le opportune verifiche del MiSE sulle istanze ricevute, qualora l’esito sia positivo, si provvederà a determinare l’agevolazione concedibile secondo il quantitativo complessivamente preso in carico dal richiedente nell’anno 2020 ed in base al riparto.
La pubblicazione di un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. Entro 90 giorni dall’emanazione di detto atto, verificata la regolarità contributiva del beneficiario, si provvederà ad erogare l’agevolazione spettante sul conto corrente indicato nell’istanza.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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