È prossima alla scadenza l’autorizzazione concessa all’Italia che ha finora consentito di limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’Iva sulle auto. Il 31 marzo è il termine ultimo entro cui l’Italia potrà richiedere alla Ue una nuova proroga per la indetraibilità parziale sulle auto date in uso promiscuo ai dipendenti. E il ministero dell’Economia sta lavorando alla richiesta: probabilmente conterrà le stesse condizioni attuali. Potrebbe essere presentata anche dopo il 31 marzo: il regime attuale scade a fine anno.
Infatti, con la Decisione di esecuzione 2019/2138, il Consiglio europeo aveva prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’esercizio limitato della detrazione Iva su acquisti e importazioni di veicoli stradali a motore che non rientrano nell’oggetto della propria attività d’impresa.
La questione era nata da una sentenza della Corte di giustizia Ue, sul caso Stradasfalti (causa C-228/05), che spinse a modificare l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972. Questa norma, illegittimamente, contemplava al riguardo un’ipotesi di indetraibilità oggettiva.
Secondo la Corte, la direttiva Iva non autorizza gli Stati membri ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni senza previa consultazione del Comitato Iva.
Né li autorizza ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto al loro limite temporale e/o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico.
Piuttosto, in base alla Decisione 2007/441/CE, il legislatore italiano veniva autorizzato a fissare nel 40% la quota dell’Iva detraibile sulle auto non interamente utilizzate per uso professionale, attraendo in tale regime anche le ipotesi di leasing o noleggio, le riparazioni e le manutenzioni, nonché ogni altra spesa relativa a tali autoveicoli, compresi lubrificanti e carburanti.
Di conseguenza, la norma interna veniva adeguata al nuovo regime (legge Finanziaria 2008), che però avrebbe dovuto avere una vita breve. Senonché la scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2010 è stata più volta prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2022.
Lo stesso accadrà in occasione di quest’ultima scadenza e il termine del 31 marzo per presentare le richieste non è perentorio. Verosimilmente anche la richiesta che verrà inviata stavolta a Bruxelles conterrà le motivazioni di sempre:
– semplificare la procedura per la riscossione dell’Iva;
– evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.
Visti i precedenti, ci si attende che la risposta sarà positiva. Se però il Consiglio europeo respingesse tale proposta, gli effetti della norma interna dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del Dpr 633/72 dovrebbero esaurirsi.
Secondo qualche associazione di categoria, la conseguenza sarebbe una detraibilità piena (100%) dell’Iva su tali beni.
In realtà, si ricadrebbe nelle regole generali europee, secondo cui la detrazione è un diritto del soggetto passivo «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazione soggette ad imposta…» (articolo 168, direttiva 2006/112/CE).
Pertanto, è detraibile l’Iva sugli acquisti e sulle importazioni che sono inerenti all’attività d’impresa svolta dal soggetto passivo e afferenti ad operazioni effettuate o che saranno effettuate nei periodi d’imposta successivi. Si arriverebbe quindi al 100% solo se si dimostrasse un’inerenza totale all’attività.
Il limite alla detrazione dell’Iva sopra indicato, in ogni caso, non si applicherebbe nelle ipotesi in cui i veicoli stradali formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tali ipotesi si aggiungerebbe quella in cui l’imprenditore abbia detratto l’imposta per intero in fase di acquisto, destinando il bene interamente all’uso aziendale.
Qualora, il veicolo venisse poi utilizzato dall’imprenditore (o dal suo dipendente) per fini privati, tale uso andrebbe tassato secondo le regole generali.
Il termine entro cui è possibile chiedere alla Ue un’ulteriore proroga dell’attuale detraibilità limitata dell’Iva non è perentorio. Peraltro i tempi tecnici per pensare a un nuovo regime Iva ci sarebbero: l’attuale regime sarà in vigore fino al 31 dicembre prossimo
È possibile chiedere anche un regime con limitazioni diverse da quelle attuali
Bisognerà valutare se l’ottenimento dell’ennesima proroga del regime di detraibilità limitata in vigore dal 2008 sia compatibile con la possibilità che l’Italia introduca regole più favorevoli al contribuente già prima che scada anche questa nuova proroga. Le proposte di regimi alternativi avanzate dalle associazioni di categoria dell’automotive sono tante, da decenni.
Così anche stavolta tra gli addetti ai lavori si valuta di chiedere un aumento della quota di detraibilità Iva dal 2023: si punta non più solo sul fatto che il limite del 40% è in vigore dal 2008, ma soprattutto sul fatto che esso non tiene conto della nuova esigenza di “premiare” con percentuali più alte le vetture con emissioni di CO2 più basse.
In quest’ultima prospettiva s’inquadra la proposta dell’Unrae (l’associazione delle case automobilistiche estere): portare la percentuale di detrazione dell’Iva dal 40% al 100% per i veicoli nella fascia di emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km (che sostanzialmente sarebbero quelli elettrici); arrivare all’80% per i veicoli con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km (ibridi plug-in); alzare la detrazione al 50% per i veicoli con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km (le auto ibride “normali” e quelle a combustione con le emissioni più basse consentite dalla loro tecnologia). L’Unrae calcola che gli interventi relativi alle prime due fasce (elettrici e plug-in) andrebbero applicati nel periodo 2023-25, con un investimento di 393 milioni l’anno prossimo, di 500 milioni nel 2024 e di 567 milioni nel 2025
Nel settore automotive si parla anche della possibilità di far crescere le percentuali gradualmente, di anno in anno.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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