In arrivo nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie e redditi detenuti all’estero, come prevedono le misure sul monitoraggio fiscale. Con un provvedimento siglato oggi, 8 febbraio 2022, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative all’anno 2018 e seguenti, derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.
La comunicazione dell’Agenzia, finalizzata a promuovere la compliance, è indirizzata ai soggetti con anomalie più importanti, mentre saranno esclusi dalla selezione i contribuenti non tenuti all’adempimento dichiarativo o quelli con irregolarità di carattere meramente formale.
In passato l’Agenzia aveva già inviato le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, relative ad anomalie rilevanti su beni e attività detenuti all’estero, con riferimento ai periodi d’imposta 2016 e 2017. Il provvedimento odierno dispone analoghe comunicazioni per le annualità successive.
La comunicazione contiene i dati del contribuente (codice fiscale, nome e cognome), il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta, il codice atto, la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata. Il contribuente ha inoltre la possibilità di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio cassetto fiscale. La comunicazione contiene anche le istruzioni con gli adempimenti per regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso e l’invito a fornire ogni chiarimento utile, tramite il canale Civis, qualora il contribuente ravvisi degli errori o abbia già adempiuto agli obblighi dichiarativi tramite intermediario. Infine è possibile contattare la Dp competente, prioritariamente mediante Pec, e-mail o telefono e, per la durata del periodo emergenziale, recandosi in ufficio solo in caso di assoluta necessità, previo contatto telefonico.
I destinatari della comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, inclusi gli interessi e le sanzioni ridotte, secondo le previsioni sul ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
Le informazioni di fonte estera sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa e includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto
– il numero identificativo del conto;
-il saldo del conto in valuta;
-dividendi, interessi, proventi accreditati sul conto, con relativa valuta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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