Anche i nonni, se affidatari, possono richiedere l’assegno unico universale per i nipoti, minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, e, in presenza di figli disabili, il contributo spetta senza limiti d’età e senza dover rispettare alcuna delle altre condizioni previste dalla norma istitutiva. Con la circolare n. 23/2022, l’Inps fornisce questi e altri importanti chiarimenti.
L’Istituto, tenutario della gestione della misura introdotta dall’articolo 2 della legge n. 46/2021 “delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico”, attuata dal Dlgs n. 230/2021 e già in pista dallo scorso 1° gennaio (vedi articolo “Via libera all’Assegno unico: domande dal 1° gennaio 2022”), ripercorre l’intero impianto normativo e, dove è il caso, precisa alcuni importanti dettagli, come quelli appena accennati.
Considerato che il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione, l’Inps osserva che il diritto alla prestazione può essere esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento).
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto attuativo (Dlgs n. 230/2021). Ebbene, sostiene l’Istituto previdenziale, in caso di disabilità del figlio maggiorenne a carico, non solo cadono i limiti d’età, ma anche tutte le altre condizioni elencate nel richiamato articolo 2. Inoltre, in un punto successivo della circolare, nel ricordare che i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, precisa che per i maggiorenni disabili non sono fissati limiti di età.
L’assegno unico universale spetta anche al genitore separato, che presenta la domanda pur non facendo più parte del nucleo familiare. Infatti, ai fini dell’individuazione dell’Isee da prendere a riferimento, l’Inps precisa che va considerato quello del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare. In particolare osserva che a norma dell’articolo 6 del Dlgs n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. Infine, aggiunge che, in assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati nella richiesta.
Sono solo un esempio delle precisazioni sulla misura contenute nelle pagine della circolare dell’Inps, che approfondisce l’argomento sotto tutti gli aspetti, dall’ambito di applicazione ai requisiti per ottenere l’assegno unico universale, dai criteri per la determinazione alle diverse maggiorazioni previste alle modalità e termini di presentazione della domanda.
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