Una Onlus che intende fornire a persone affette da disturbi psichici un servizio che prevede sia l’alloggio sia il sostegno di operatori non stabilmente presenti nell’unità assegnata che provvedono a una serie di attività, come i pasti, le visite mediche, le iniziative sociali, non dovrà corrispondere l’Iva sulla retta relativa alla gestione globale del programma.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 221 del 27 aprile 2022.
La società, nel dettaglio, intende ampliare la propria attività di assistenza sociale non domiciliare a soggetti con disturbi psichici, assegnando delle unità abitative in cui attuare programmi di sostegno. Fra la lunga lista dei servizi forniti rientrano l’accoglienza, le utenze, la sicurezza, l’assicurazione, le manutenzioni dell’immobile, le cure personali, i farmaci, i pasti, i programmi sociali, le emergenze.
L’Agenzia ricorda la norma che prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, … comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (articolo 10, primo comma, n. 21) del Dpr n. 633/1972). Come chiarito anche dalla prassi, l’esenzione ha carattere oggettivo rilevando solo la riconducibilità dei servizi offerti tra quelli indicati dalla norma e non anche la natura giuridica del soggetto (risoluzioni n. 66/1999 e n. 1/2002). Anche la risoluzione n. 39/2004 ha stabilito che il regime di favore ha valenza oggettiva, “nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende”.
La risoluzione n. 164/2005, inoltre, ha assimilato le prestazioni di “abitare supportato” a quelle rese a favore dei portatori di handicap psichici, riconoscendo quindi a tali servizi l’esenzione Iva.
Anche i giudici comunitari (causa C-335/14) hanno stabilito che “l’articolo 13, parte A, paragrafo1, lettera g), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, …, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio (…), quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione”.
In definitiva, alla luce del quadro normativo e dei numerosi documenti di prassi, l’Agenzia ritiene che le prestazioni offerte dalla Onlus possano essere fatturate in esenzione Iva, rientrando nel perimetro dei servizi per i quali la normativa di riferimento ha previsto il regime di favore.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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