Con la circolare n. 37/2021 dal titolo “Sesta modifica del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e decisioni della Commissione sulle misure notificate dall’Italia”, Assonime illustra l’ultima revisione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato nell’emergenza Covid-19.
Il documento pubblicato in data 22 dicembre 2021 analizza, in particolare, alcuni aspetti importanti della sesta modifica del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che ha:
– allargato i massimali di aiuto previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12;
– prorogato sino a giugno 2022 la disciplina provvisoria adottata dalla Commissione Ue.
Sotto osservazione anche alcuni passaggi che hanno autorizzato il cosiddetto sistema ad ombrello, con la presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese che hanno già beneficiato degli aiuti (articolo 1 commi 13 e seguenti del Dl 41/21).
La Commissione Ue sta delineando un percorso di ritorno graduale alla disciplina ordinaria e, in questo contesto, ha introdotto nuove tipologie di aiuto disponibili in questa fase, nel rispetto di particolari condizioni, a considerare compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE.
In particolare, si tratta:
– di aiuti agli investimenti privati per la ripresa sostenibile, a cui è dedicata la nuova sezione 3.13 del Quadro temporaneo;
– dei nuovi aiuti alla solvibilità delle imprese di minori dimensioni, a cui è dedicata la sezione 3.14.
Oltre a descrivere le modifiche apportate dalla Commissione al Quadro temporaneo, la circolare richiama, per ciascuna delle sezioni del Quadro, le principali decisioni con cui la Commissione ha autorizzato i regimi notificati dall’Italia nell’arco temporale da aprile a dicembre 2021.
L’intenzione della Commissione europea è quello di superare progressivamente le misure di sostegno straordinario da parte degli Stati, consentite nel periodo di crisi, per evitare rischi di una ripresa asimmetrica e di una crescente divergenza tra le economie degli Stati membri.
L’obiettivo, infatti, è quello di tornare con gradualità al regime ordinario, per evitare brusche discontinuità che potrebbero ripercuotersi negativamente su imprese e settori che ancora necessitano di sostegno.
Inoltre, la Commissione vuole anche accelerare, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti nel Quadro temporaneo, il percorso verso una crescita sostenibile, verde e digitale, in linea con l’impostazione della Recovery and Resilience Facility.
Come detto la sesta modifica al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ha allargato i massimali di aiuto previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12, oltre che prorogato sino a giugno 2022 la disciplina provvisoria adottata dalla Commissione Ue.
Riguardo all’utilizzo dei nuovi massimali per gli aiuti di Stato, che sono stati portati a 2,3 milioni di euro per le misure previste dalla sezione 3.1 e a 12 milioni di euro per le misure previste dalla sezione 3.12, Assonime precisa che essi non si applicano automaticamente alle misure già adottate dallo Stato italiano.
In altri termini, l’Associazione sottolinea come questi nuovi massimali non si riflettono automaticamente sui regimi di aiuti degli Stati membri già notificati alla Commissione; di conseguenza, le imprese non ne potranno usufruire automaticamente utilizzando le misure già introdotte dal Governo italiano, come per esempio nei casi di tax credit sui canoni, di contributo a fondo perduto ecc..
Sarà il Governo italiano a dover decidere come applicare le misure più elevate dei suddetti massimali, agendo in un duplice modo:
– notificando alla Commissione europea la richiesta di adozione di nuove misure di aiuto;
– oppure chiedendo di poter estendere ai nuovi massimali la portata di misure già adottate.
Ciò potrebbe comportare, da un lato, un allargamento del regime ad ombrello, con successiva notifica da parte dell’Italia per ricomprendere tutte le misure a cui applicare i nuovi massimali; dall’altro, l’introduzione di nuove e diverse misure ad hoc.
Inoltre, nella circolare n. 37/2021, Assonime conferma che i beneficiari degli aiuti devono rispettare il massimale vigente in ciascun momento; ciò vuol dire che non è consentito superare il limite inizialmente previsto da una sezione (esempio 800mila euro per la sezione 3.1) nel periodo precedente all’innalzamento della soglia avvenuto con una modifica successiva.
Di qui, la necessità di effettuare i controlli sugli aiuti di Stato ricevuti sulla data di concessione che può corrispondere:
– alla data di concessione e approvazione della domanda;
– alla data di indicazione in dichiarazione o di approvazione della dichiarazione per i crediti d’imposta;
– alla data di entrata in vigore della norma.
Infine, relativamente ai crediti d’imposta, Assonime sottolinea che non rileva la data di compensazione, ma la data del pagamento da cui scaturisce il credito e ciò rappresenterebbe il termine di riferimento per stabilire se la sua fruizione è avvenuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Quadro temporaneo.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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