La Ctr Sicilia ha stabilito che, se sussiste la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata (rottamazione-ter) unitamente all’impegno a rinunciare al giudizio, quest’ultimo deve essere dichiarato estinto solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Questo il contenuto della sentenza della Ctr Sicilia n. 6983 del 27 luglio 2021.
I fatti
Al centro della vertenza vi era una cartella di pagamento, notificata a una snc, conseguente all’iscrizione a ruolo a titolo di Iva, interessi e sanzioni, per un determinato importo, a seguito del controllo automatizzato (ex articoli 36-bis, Dpr n. 600/1973, e 54-bis, del Dpr n. 633/1972) della dichiarazione presentata dalla società per un certo periodo d’imposta.
Il processo in Ctp
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento avanti alla Ctp di Palermo, eccependone l’illegittimità per violazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/1973. La società Riscossione Sicilia spa resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici ritenevano infondato l’unico motivo dell’impugnazione e, quindi, respingevano il ricorso.
Il secondo grado
Proponeva appello la contribuente, che insisteva nella richiesta di annullamento dell’impugnata cartella di pagamento, formulando due motivi di impugnazione, relativi alla pretesa violazione degli articoli 25 e 26 del Dpr n. 602/1973.
Con successiva nota, la parte appellante deduceva di avere presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, di cui all’articolo 3 del Dl n. 119/2018, in relazione ad alcune cartelle di pagamento. Aggiungeva, poi, che la società Riscossione Sicilia spa aveva comunicato alla contribuente di avere accettato la domanda di definizione agevolata mediante il pagamento del debito in un determinato numero di rate, scadenti alcuni anni dopo la dichiarazione, e che le rate già scadute erano state pagate.
La decisione della Ctr Sicilia
Il Collegio siciliano richiama l’orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio (articolo 6, Dl n. 193/2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto (ex articolo 391 cpc), rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr Cassazione nn. 24083/2018 e 19651/2020).
I principi richiamati, continua la Ctr, valgono anche per la definizione agevolata di cui al Dl 119/2018, cioè la rottamazione ter (cfr Cassazione n. 25588/2019).
Il caso
Nel caso in esame, in cui la contribuente aveva dichiarato di aderire alla rottamazione ter, rinunciando espressamente “ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”, l’Agente della riscossione aveva riscontrato tale dichiarazione, la contribuente aveva saldato le rate precedenti e non erano ancora scadute le ultime dieci rate, il Collegio siculo ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
In definitiva, la Ctr non ha potuto procedere, come richiesto dalla contribuente, alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, poiché non era stato ancora effettuato l’integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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