Breve premessa operativa:
– la SuperAce 2021 concede un bonus del 15% sugli incrementi del solo esercizio 2021;
– per gli incrementi pregressi vige anche l’Ace ordinaria dell’1,3%;
– per la SuperAce valgono molte regole dell’Ace ordinaria: gli incrementi per i soggetti Ires sono costituiti dagli utili 2020 non distribuiti nel 2021 e dagli aumenti di capitale 2021, col limite massimo di 5 milioni, l’eventuale supero sconta il bonus Ace ordinaria dell’1,3%; non si contano mai le Riserve indisponibili (es. Riserva di rivalutazione, pero’ vedi dopo).
l’incremento SuperAce 2021 varra’ anche per il 2022 ma non piu’ al 15% bensi’ all’1,3%.
N.B.: Invece per i soggetti Irpef (Soc. persone, Ditte individuali) l’utile 2020 e’ gia’ stato considerato nell’Ace 2020 per cui si deve considerare l’utile 2021 (per competenza).
– Eccezione: per la SuperAce non va fatto il ragguaglio ad anno, quindi gli utili 2020 non distribuiti ed i conferimenti 2021 si assumono fatti l’1.1.2021.
– Eccezione dell’eccezione: cio’ non vale per le societa’ costituitesi nel corso del 2021, dove va fatto il ragguaglio ad anno partendo dalla data di costituzione..
Esempio: Soggetto Ires con utili 2020 non distribuiti 6.000.000, SuperAce 15% va su 5.000.000, l’Ace ordinaria 1,3% va su 1.000.000.
Soggetti ammessi sono tutti, quindi societa’ di capitali, di persone, Ditte individuali purche’ in contabilita’ ordinaria. No professionisti.
Utilizzo del Bonus Ace per i soggetti Ires:
– normalmente esso va a decurtare le imposte dell’esercizio 2021. In alternativa e’ possibile trasformarlo in credito d’imposta calcolando il risparmio Ires del 24%.
E’ pure possibile un metodo misto.
Esempio: Srl con Bonus Super Ace 2021 di 100.000: il 15% fa 15.000 che va a ridurre la base imponibile Ires, con un risparmio del 24% pari ad € 3.600.
Se il reddito imponibile 2021 fosse di € 10.000, l’eccedenza di 5.000 si puo’ riportare all’esercizio successivo (Risposta 33 Telefisco 2022).
Utilizzo per i soggetti Irpef: Il Bonus va a ridurre la base imponibile del reddito attribuibile ai soci (ma non per l’Inps che esige i contributi sul reddito al lordo dell’Ace)
Per calcolare l’Ace 2022 e’ piu’ semplice partire dalla base Ace al 31.12.20 e calcolare gli incrementi 2021:
a) in assenza di incrementi/decrementi 2021 la base Ace e’ la stessa e sconta l’1,3%, sempre nel limite del Patrimonio Netto (in cui va incluso l’utile e dedotta la perdita);
b) in presenza di incrementi 2021(che formano la SuperAce , al netto dei decrementi 2021 che in via prioritaria diminuiscono prima la SuperAce e poi l’Ace ordinaria), oltre all’Ace ordinaria avremo per i soli incrementi 2021 una SuperAce al 15% (max per 5 ml/euro, se superiore l’eccedenza costituisce un incremento dell’Ace ordinaria), con effetto dall’1.1.2021 sia per gli utili 2020 accantonati nel 2021 a Riserva che per gli aumenti di capitale 2021; gli utili 2021 non si contano nel 2021 ma nel 2022 come Ace ordinaria all’1,3%.
Esempio:
SuperAce 2021 pari a 100.000, acquisto partecipazione controllata 2021 per 60.000, la SuperAce 15% e’ di 40.000, oltre all’eventuale Ace ordinaria 1,3% del 31.12.20;
Esempio:
SuperAce 2021 pari a 100.000, acquisto partecipazione controllata 2021 per 120.000, la SuperAce va a zero e l’eventuale Ace ordinaria all’1,3% del precedente esercizio si riduce di 20.000.
Esempio:
nel caso di assenza di Ace nel 2020 si riparte da zero, quindi si fa Patrimonio Netto 31.12.21 (senza considerare l’utile 2021) meno P.N. 31.12.20 (senza considerare l’utile 2020) e la differenza positiva va al 15% di SuperAce.
Riserve di rivalutazione costituire al 31.12.20 in base al DL 104/2020: non si contano in quanto indisponibili, ma (Telefisco 2022) i maggiori ammortamenti (civilistici) 2021 si contano: in pratica dalla quota d’ammortamento 2021 di quel bene si toglie la parte riferibile al vecchio costo storico ante rivalutazione e la differenza al 97% (perche’ la Riserva e’ stata diminuita del 3% di imposta sostitutiva pagata) costituisce un incremento soggetto a Superace al 15%.
In pratica: conteggio i due Patrimoni Netti al 31.12.21 e al 31.12.20 senza tener conto della Riserva di rivalutazione e aggiungo il 97% della maggior quota d’ammortamento 2021 riferibile alla rivalutazione (perche’ essa mi libera parte della Riserva indisponibile che diventa disponibile).
Esempio: se si rivende il bene rivalutato, la Riserva (purche’ formatasi dal 2011) per la parte relativa a quel bene da indisponibile diventa totalmente disponibile e, pertanto, va conteggiata in aumento della base SuperAce. (Vedi Interpello 889 del 30.12.21 e Telefisco 2022)
Esempio: se al 31.12.20 rivaluto un bene completamente ammortizzato tramite l’azzeramento del Fondo ammortamento, tutta la quota d’ammortamento 2021 e’ “nuova”, quindi mi libera al 97% la Riserva di rivalutazione andando percio’ ad aumentare la base della SuperAce.
Esempio: se al 31.12.20 rivalutammo un bene, non completamente ammortizzato, sia azzerando il Fondo ammortamento che aumentando il suo costo storico, si deve distinguere la quota d’ammortamento 2021 tra quota riferibile al vecchio costo storico ante rivalutazione (che non libera la Riserva) e quota attribuibile alla rivalutazione effettuata (che invece libera al 97% la Riserva da rivalutazione e incrementa pertanto la base della SuperAce).
Nel bilancio non occorre distinguere la Riserva di rivalutazione tra disponibile e indisponibile, ma e’ bene darne informazione nella Nota Integrativa.
Attenzione perche’ chi ha usufruito nel 2021 di una SuperAce al 15%, nel caso in cui nei due esercizi successivi abbia una diminuzione del Patrimonio Netto (ad es. ha distribuito Riserve di utili che beneficiarono nel 2021 della SuperAce 15%, dovra’ aumentare il reddito imponibile 2022 del 15% di tale distribuzione (a meno che non abbia nel frattempo conseguito altri utili 2021 o 2022 portati a Riserva ovvero effettuato conferimenti in denaro).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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