Istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e
multilaterali, secondo quanto stabilito dal Dpr n. 600/1973, come modificato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
I codici per consentire il versamento della commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale sono stati fissati dalla risoluzione n. 76 del 21 dicembre 2021.
La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2021 sono state definite le modalità di determinazione e di pagamento della suddetta commissione.
In particolare, il provvedimento direttoriale ha stabilito che la commissione deve essere versata mediante il modello F23, indicando il relativo codice tributo.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, della commissione, con la risoluzione n. 76/E/2021 sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “180T” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”;
– “181T” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.
E’ inoltre, specificato quanto segue:
– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti”;
– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, è indicato l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato “AAAA”;
– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo (“180T” oppure “181T”).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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