Con il provvedimento del 2 novembre 2021, firmato dal direttore Ruffini, l’Agenzia quantifica la misura delle commissioni dovute dalle imprese con attività internazionale, che puntano ad accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o multilaterali e che, per tale motivo, devono presentare una specifica istanza all’ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali – divisione Contribuenti – della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, settore Controllo delle entrate, seguendo le indicazioni fornite, nel 2016, in materia di accordi preventivi (vedi articolo “Imprese con attività internazionale: istruzioni per gli accordi preventivi”).
Va detto, infatti, che l’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973, ai commi 3-bis e 3-ter, inseriti dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 1101, legge n. 178/2020), prevede, tra l’altro, che l’ammissibilità delle richieste sia subordinata al versamento di una commissione da parte dall’impresa con attività internazionale istante, diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo a cui appartiene l’impresa richiedente. Si tratta, in sostanza, di una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale.
In base alle accennate disposizioni, inoltre, il provvedimento odierno detta le modalità per il pagamento del contributo.
Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano una domanda redatta in carta libera, che può essere inviata all’ufficio via Pec, all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, ancora, mediante consegna diretta all’ufficio, che nello stesso momento rilascia la ricevuta di ricevimento. In particolare, negli ultimi due casi, copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate all’indirizzo e-mail dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.
La “taglia” della commissione
La misura del contributo è pari a:
– 10mila euro, qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante è inferiore a 100 milioni di euro;
– 30mila euro, se detto fatturato è compreso tra 100 e 750 milioni di euro;
– 50mila euro, quando lo stesso fatturato supera i 750 milioni di euro.
Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo è necessario fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
Sempre riguardo alla misura della commissione, il provvedimento poi stabilisce che, in caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale, la stessa è dimezzata.
Sul numero di contributi dovuti, nell’ipotesi di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o multilaterale, aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, inoltre, precisa che l’impresa con attività internazionale richiedente deve versare una commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.
Il contributo deve essere versato prima della presentazione dell’istanza, alla quale va allegata la ricevuta di pagamento, tramite modello F23. E, se la domanda è respinta, viene rimborsato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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