I debiti previdenziali non seguono gli accertamenti fiscali. Infatti, l’INPS non può richiedere i contributi previdenziali, basandosi esclusivamente su un accertamento del Fisco. Ad affermarlo è il Tribunale di Siracusa, con la sentenza del 23 settembre 2021, dichiarando illegittima la richiesta dell’INPS, che viene dunque condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore del contribuente.
Secondo l’orientamento della Suprema Corte: “in tema di iscrizione a ruolo di crediti degli enti previdenziali, l’art. 24, co. 3 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice tributario”.
Dunque, all’INPS è preclusa l’iscrizione a ruolo, in pendenza dell’impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di merito, la pendenza dell’impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell’atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., ma implica che il giudice di lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., gravante sull’INPS, in ordine alla sussistenza dell’obbligazione contributiva.
Tutto ciò posto, i giudici della Suprema Corte affermano che l’unico elemento fornito dall’INPS a fondamento dell’obbligazione contributiva è proprio quello relativo all’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – accertamento peraltro non definito ed impugnato davanti al giudici tributario -, senza l’indicazione di ulteriori specifici elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria, in base alla quale il convenuto sostanziale sarebbe nei suoi confronti obbligato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, non avendo l’INPS dato prova della propria pretesa contributiva ed essendo stato l’accertamento fiscale impugnato davanti al giudice tributario, va annullato l’avviso di addebito impugnato, tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggior reddito cui consegue l’obbligo contributivo riportato nell’avviso di addebito stesso.
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