1. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2024 – Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS
2. FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2022 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
- 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
3. LIBRO UNICO LAVORO – Compilazione/stampa
SOGGETTI OBBLIGATI: i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:
- datori di lavoro domestici,
- aziende individuali artigiane senza dipendenti,
- società cooperative, e
- ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, comprese le imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici oppure
- elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
ATTENZIONE Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.