I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2022, ovvero:
- relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)
utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. Non vi è l’obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.
In linea generale, possiamo così riassumere:
- la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
- per quanto riguarda il 2° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 16 settembre;
per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l’obbligo di invio della comunicazione periodica.
- DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2024 – Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS
Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al mese di gennaio 2023 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari. Ricordiamo che dal 2023 l’invio dovrà essere effettuato mensilmente, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
- FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2022 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
- 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
- LIBRO UNICO LAVORO – Compilazione/stampa
SOGGETTI OBBLIGATI: i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:
- datori di lavoro domestici,
- aziende individuali artigiane senza dipendenti,
- società cooperative, e
- ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, comprese le imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici oppure
- elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
ATTENZIONE Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Per le Imprese industriali e dell’ Edilizia
ADEMPIMENTO: Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
DAL 1 1 2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .
MODALITA’: procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
- la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento