Se non si apportano variazioni alla precompilata, piena fiducia ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi: non saranno sottoposti a controllo formale. Sempre in caso di presentazione tramite intermediario, ma con modifiche, è precluso il riscontro delle spese sanitarie “non toccate” e non occorre conservare la relativa documentazione. In caso di difformità, il controllo dell’Agenzia delle entrate riguarderà i soli documenti di spesa che non risultano indicati nella precompilata.
Le novità arrivano con l’articolo 6 del Dl 73/2022.
Le regole per l’anno d’imposta 2021
Il “decreto Semplificazioni fiscali” prosegue l’operazione di alleggerimento dei controlli sui dati degli oneri deducibili o detraibili trasmessi da soggetti terzi e caricati dall’Amministrazione finanziaria nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, che i contribuenti possono visionare e accettare o modificare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (articolo 1, Dlgs 175/2014).
Gli oneri in questione sono: interessi passivi e relativi oneri accessori sui mutui; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e quelli aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli pagati per i lavoratori domestici; contributi versati a enti e casse aventi finalità assistenziale o società di mutuo soccorso; spese sanitarie; spese veterinarie; spese universitarie; spese funebri; contributi versati alla previdenza complementare; spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici; erogazioni liberali agli enti del terzo settore; spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomìni (articolo 3, Dlgs 175/2014; Dm 13 gennaio 2016).
In materia, un primo step di semplificazione è stato operato dal decreto fiscale collegato alla manovra 2022 (articolo 5-ter, Dl 146/2021), che, intervenendo sull’articolo 5 del Dlgs 175/2014, ha limitato l’attività di controllo delle Entrate sulle dichiarazioni precompilate, con esclusivo riferimento, però, a quelle presentate dal contribuente in prima persona oppure avvalendosi del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Nel dettaglio, per le dichiarazioni trasmesse con una di queste due modalità, ha stabilito che, in caso di modifiche e/o integrazioni incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi e caricati nella precompilata, se non vengono modificati dal contribuente, sono esclusi dal controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973), cioè dall’attività attraverso la quale gli uffici fiscali, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione del modello, possono, tra l’altro, escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o alle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi. Inoltre, per gli oneri modificati dal contribuente, il controllo formale è stato circoscritto ai documenti che hanno determinato la variazione.
Le novità introdotte a fine 2021 dal “collegato fiscale” trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni precompilate da trasmettere quest’anno (modelli 730/2022 e Redditi Pf 2022), relative allo scorso periodo d’imposta.
Le regole a partire dall’anno d’imposta 2022
Il Dl 73/2022, a distanza di pochi mesi, mette di nuovo mano all’articolo 5 del Dlgs 175/2014, di fatto estendendo i limiti ai poteri di controllo introdotti per le dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente o mediante il proprio sostituto d’imposta anche a quelle trasmesse tramite un Caf o un professionista.
Più precisamente, viene ora sancito che, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “decreto Semplificazioni fiscali”, quindi quelle relative al 2022, da presentare il prossimo anno:
- per le precompilate presentate senza modifiche, qualunque sia la modalità utilizzata (diretta oppure tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista delegato), non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri precaricati, forniti da soggetti terzi. Sugli stessi, tuttavia, resta impregiudicata, per l’Agenzia delle entrate, la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi che danno diritto alla fruizione del beneficio fiscale, come, ad esempio, l’effettiva tempestiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per il quale si detraggono gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per il suo acquisto
- per le dichiarazioni presentate tramite Caf o professionista, il controllo formale – da effettuare nei confronti dell’intermediario, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi e preinseriti, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi – è effettuato soltanto se la precompilata è trasmessa con modifiche. Restano comunque esclusi dal controllo formale i dati delle spese sanitarie non modificati, per i quali, inoltre, non occorre conservare la relativa documentazione (l’intermediario deve prendere visione di quella esibita dal contribuente per verificare la corrispondenza delle spese trasmesse al Sistema tessera sanitaria con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa, utilizzati per predisporre la precompilata). L’Agenzia delle entrate, in caso di difformità, effettua il controllo formale per i soli documenti che non risultano indicati nella precompilata.
fonte fiscooggi.it