Colonia del Regno Unito sino al 1960, la Repubblica federale di Nigeria ha un sistema giuridico che si ispira alla tradizione britannica ed è composta da 36 Stati e dal territorio della capitale federale (Abuja).
La tassazione delle persone fisiche
Un soggetto passivo è qualificato residente ai fini fiscali se è presente in Nigeria per almeno 183 giorni in un anno di imposta o lavora come diplomatico all’estero per conto del Paese. I contribuenti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto, mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto nel territorio dello Stato in ragione della natura dell’imponibile (tramite ritenuta alla fonte operata dall’erogatore in qualità di sostituto d’imposta locale), ma non hanno titolo a fruire di talune detrazioni e deduzioni di natura strettamente personale riconosciute dall’ordinamento tributario domestico, riferibili, ad esempio, a donazioni erogate a favore di enti caritatevoli, sino a massimo il 10% dell’imponibile, spese mediche, premi pagati per assicurazioni sulla vita, interessi relativi a mutui per l’acquisto dell’abitazione principale ed erogazioni per i piani di pensionamento. Le regalie corrisposte ai dipendenti al termine dell’attività lavorativa sono interamente esenti da imposta.
L’imponibile è determinato cumulando tutti i redditi percepiti, quali salario, stipendio, pensione, rendite, provvigioni, indennità, beni in natura e bonus.
Il sistema impositivo è progressivo ed i scaglioni per il periodo di imposta in corso sono i seguenti:
REDDITO IMPONIBILE | Aliquota marginale | Imposta marginale | Imposta totale |
Fino a 300.000 | 7% | 21.000 | 21.000 |
Da 300.001 a 600.000 | 11% | 33.000 | 54.000 |
Da 600.001 a 1.100.000 | 15% | 75.000 | 129.000 |
Da 1.100.001 a 1.600.000 | 19% | 95.000 | 224.000 |
Da 1.600.001 a 3.200.000 | 21% | 336.000 | 560.000 |
Da 3.200.001 | 24% |
Importi espressi in unità di NGN (naira nigeriano)
Le persone fisiche che percepiscono un reddito mensile pari od inferiore a 30.000 NGN (naira nigeriano) sono esentate dal pagamento dell’imposta e dalla presentazione del modello dichiarativo dei redditi.
I capital gains derivanti dalle cessioni di terreni e edifici, titoli azionari ed obbligazioni, valute e beni mobili (come le autovetture) sono tassati separatamente ed assoggettati ad una aliquota del 10%. In particolare, se i beni ceduti sono localizzati in Nigeria, sono tassati senza aver riguardo alla residenza del beneficiario. Se i beni sono presenti all’estero, la plusvalenza è imponibile in Nigeria qualora il percettore sia qui residente ai fini fiscali. Dividendi, interessi e royalties trasferiti in Nigeria in valuta locale attraverso canali approvati dal Governo e versati su un conto corrente locale presso una banca riconosciuta, sono esenti da tassazione.
La tassazione delle persone giuridiche
Una persona giuridica è considerata residente ai fini fiscali se è stata qui costituita. Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti passivi non residenti sono tassati sul reddito realizzato nel territorio dello Stato.
L’imponibile è determinato partendo dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, le spese connesse all’attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali. Le perdite possono essere riportate in abbattimento di futuri imponibili senza limiti di tempo e non è previsto il c.d. carryback, ovvero il riporto all’indietro delle perdite.
L’ordinamento prevede diverse aliquote in funzione del fatturato della società:
- Grandi imprese con un fatturato maggiore di 100 milioni di NGN: 30%
- Medie imprese con un fatturato minore di 100 milioni di NGN e maggiore di 25 milioni di NGN: 20%
- Piccole imprese con un fatturato minore di 25 milioni di NGN: 0%
I dividendi, gli interessi e le royalties distribuiti da un soggetto residente a un percettore fiscalmente residente, o non residente, in Nigeria sono assoggettati ad una ritenuta del 10%. Si applica una ritenuta alla fonte inferiore, invece, se lo Stato di residenza del percettore ha stipulato un trattato contro le doppie imposizioni che prevede l’applicazione di una aliquota più favorevole, generalmente pari al 7,5%. I capital gains non sono assoggettati all’imposta sulle persone giuridiche, ma alla imposta sui capital gains che prevede un’aliquota del 10% sulla plusvalenza realizzata a fronte della cessione di beni immobili, quali terreni e edifici, azioni ed obbligazioni e beni mobili (ad esempio gli autoveicoli).
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto colpisce le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato. Dal 1° febbraio 2020, l’aliquota ordinaria applicata è stata elevata dal 5% al 7,5%. Inoltre, determinate operazioni sono assoggettate ad aliquota zero, quali le cessioni di beni destinati alle esportazioni e beni acquistati per essere utilizzati nella realizzazione di progetti umanitari, e altre sono esenti, come i medicinali, i dispositivi ed i servizi sanitari.
L’ordinamento prevede che l’Iva a debito corrisposta per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale sia dedotta dall’Iva a credito, pagata dal consumatore finale del bene o servizio. L’eventuale saldo positivo deve essere versato all’Erario, viceversa si vanterà un credito d’imposta.
Dichiarazioni obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Le persone fisiche che percepiscono un reddito maggiore di 30.000 NGN devono inoltrare la dichiarazione dei redditi entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta di riferimento. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, hanno l’obbligo di inoltrare una dichiarazione di tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente i dati relativi all’anno precedente.
Le persone giuridiche devono trasmettere e pagare l’eventuale debito d’imposta entro sei mesi dal termine dell’anno di riferimento. Inoltre, l’ordinamento prevede un credito d’imposta per le imprese che regolano l’onere impositivo almeno tre mesi in anticipo rispetto alla scadenza amministrativa e tale credito deve essere utilizzato per compensare il medesimo debito erariale dei periodi d’imposta successivi. In particolare, il credito riconosciuto è pari al 2% dell’imposta per le medie imprese ed all’1% dell’imposta per le grandi imprese. Ai fini Iva, le dichiarazioni devono essere presentate mensilmente, contestualmente agli eventuali pagamenti dovuti.
Capitale: Abuja
Lingua: inglese, yoruba, hausa, igbo, fulani ed oltre 500 dialetti indigeni
Moneta: naira nigeriano (NGN)
Forma istituzionale: repubblica federale presidenziale
Relazioni internazionali
Attualmente sono 13 gli accordi contro le doppie imposizioni in vigore tra la Nigeria e altri Stati. Con l’Italia il Paese ha firmato l’accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi che derivano dalla navigazione aerea e marittima. L’accordo è entrato in vigore il primo gennaio 1978.
Fonti di riferimento consultate:
Precedente edizione della Scheda Paese a cura di Gianluca Di Muro per alcune informazioni invariate
Federal Republic of Nigeria
Federal Ministry of Finance
Federal Inland Revenue Service
Sito ambasciata d’Italia a Nabuja
Nigeria – The World Factbook (cia.gov)
fonte fiscooggi.it