Con la risposta n. 427 del 12 agosto 2022, l’Agenzia chiarisce che il contributo percepito nell’anno corrente dalla società e previsto ex lege per la rottamazione obbligatoria delle frequenze inerenti al servizio televisivo digitale terrestre va qualificato come sopravvenienza attiva e, essendo ricompreso nell’articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir, concorre alla determinazione del reddito nell’esercizio in cui è stato incassato e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il dubbio è sollevato da una società che ha acquistato, nel 2012, un ramo d’azienda afferente all’attività di operatore di rete di alta frequenza digitale, costituito da un impianto di diffusione radiotelevisiva e di collegamento. Gli oneri sostenuti per l’acquisto di tale frequenza sono stati qualificati come immobilizzazioni immateriali e sono stati assoggettati ad ammortamento.
In attuazione della decisione Ue n. 2017/899, l’articolo 1, commi da 1032 a 1038 della legge di stabilità 2018 ha previsto una specifica procedura di rilascio delle frequenze, fissando precise scadenze temporali entro le quali effettuare la rottamazione delle stesse, pena la disattivazione coattiva degli impianti di diffusione.
Per ristorare gli operatori di rete in ambito locale, obbligati a rilasciare le frequenze inerenti al servizio televisivo digitale terrestre, oggetto di diritto d’uso, la norma ha previsto l’erogazione di un indennizzo a loro favore. Il decreto interministeriale Mise – Mef del 27 novembre 2020 ha individuato, quali beneficiari di tali indennizzi «tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze…[..], in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero e secondo le tempistiche previste».
La società istante, avendo ricevuto dal Mise un indennizzo, dopo aver ottemperato all’obbligo di rilascio anticipato delle frequenze, chiede di conoscere se tali somme percepite debbano essere qualificate, ai fini fiscali, come ricavi di esercizio (articolo 85 Tuir) o come sopravvenienze attive (articolo 88 del Tuir).
L’Agenzia, dopo aver tracciato il perimetro normativo tracciato dall’articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir, distingue i contributi in conto capitale dai contributi, che consistono in un generico potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa beneficiaria e assumono rilevanza fiscale – come sopravvenienze – nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore (cfr. sul punto risoluzione n. 2/2010), dai contributi in conto impianti, concessi specificatamente in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, e dai contributi in conto esercizio, aventi la finalità di abbattimento dei costi dell’esercizio.
Il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo, in particolare, consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in conto capitale sono finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento.
Sotto il profilo fiscale, dunque, con riguardo specifico ai contributi derivanti dalla legge, la loro natura determina il trattamento fiscale.
Con il decreto del 27 novembre 2020 il Mise ha precisato che «A ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all’art. 2 sarà corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce».
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, nel caso in esame, l’indennizzo percepito dalla società nel 2022 per la rottamazione obbligatoria delle frequenze del digitale terrestre sia qualificabile come contributo in conto capitale e, assumendo la qualifica fiscale di sopravvenienza attiva, concorra alla determinazione del reddito nell’esercizio in cui è stato incassato e nei successivi, ma non oltre il quarto.
A supporto di tale interpretazione concorrono una pluralità di elementi. In primo luogo, in base alla disciplina regolativa del rilascio delle frequenze, il contributo in esame viene erogato per finalità che esulano dall’acquisto di beni ammortizzabili o dal sostenimento di costi dell’esercizio, essendo l’indennizzo erogato a fronte della coattiva cessazione del diritto d’uso delle frequenze per la trasmissione dei programmi, nell’ambito dell’erogazione del servizio digitale terrestre. La sovvenzione, dunque, non risulta correlata al costo di acquisizione dei diritti e, infatti, secondo quanto disposto con il citato decreto è quantificata in base a elementi presuntivi (numero di impianti legittimamente esercitati e di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i contributi in conto capitale sono contributi erogati per aumentare i mezzi patrimoniali dei beneficiari, senza che la loro corresponsione si correli all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento (cfr. Cassazione civile, Sez. V, Sent. n. 7950/2019 e n. 33051/2019).
Infine, l’Amministrazione precisa che la qualificazione dell’indennizzo come contributo in conto capitale e sopravvenienza attiva può desumersi dall’articolo 11-bis del Dl n. 69/2013, il quale classifica le somme erogate a titolo di compensazione per il volontario rilascio delle frequenze a carico delle emittenti televisive locali come contributi in conto capitale.
L’Agenzia, dunque, conclude che il contributo percepito nell’anno corrente dalla società e previsto ex lege per il rilascio delle frequenze del digitale terrestre debba qualificarsi come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lett. b) del Tuir, con la conseguenza che le somme concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono state incassate (o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto).
fonte fiscooggi.it