Le aziende tenute a pagare la tassa sugli extra-profitti, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l’acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
Lo prevede il testo finale del dl aiuti bis, che è stato bollinato dalla Ragioneria. Gli stessi soggetti non potranno inoltre beneficiare della riduzione della metà della sanzione se pagano con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, decorse le due scadenze, la sanzione prevista si applica nella misura del sessanta per cento.
fonte ansa.it