I corsi di formazione, erogati in modalità online a favore di committenti soggetti passivi, si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti. Invece, i corsi resi a soggetti privati assumono rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 409 del 4 agosto 2022 dell’Agenzia delle entrate.
La società istante fornisce servizi in ambito formativo, informativo e telematico, inclusa l’erogazione di master e corsi di formazione tenuti in modalità virtuale/on line e relativi al mercato dei capitali nell’ambito del dipartimento di “Academy”, concepito come il centro di formazione del gruppo. I docenti coinvolti nelle iniziative di formazione interattive online a carattere internazionale promosse dall’Academy sono normalmente residenti/stabiliti in paesi dell’Ue ed extra-Ue (raramente si tratta di soggetti italiani). Nei corsi online i docenti possono prestare il loro servizio presso il loro ufficio o la loro abitazione, nei diversi paesi Ue o extra-Ue, senza la necessità di recarsi presso un luogo fisico specifico da cui filmare la lezione. I partecipanti possono essere sia consumatori finali che soggetti passivi, residenti in paesi Ue ed extra-Ue, e possono interagire con i docenti durante le lezioni o tramite scambio di messaggi tramite la piattaforma e-learning.
Dal 2021, l’Academy ha fortemente esteso il proprio bacino di utenza internazionale ed ha potenziato la propria offerta formativa relativa ai corsi virtuali. Oltre alla possibilità di assistere alle lezioni interattive online, il servizio offerto potrebbe comprendere anche ulteriori benefit, quali l’accesso alla piattaforma e-learning per la consultazione dei materiali didattici del corso a cui i partecipanti hanno assistito e per l’invio di quesiti specifici ulteriori ai docenti del corso.
Il quesito della società, nello specifico, riguarda i criteri di collegamento territoriale Iva da applicare alle prestazioni di formazione professionale, di carattere interattivo e rese in modalità online dalla società a beneficio di soggetti passivi Iva e di soggetti privati, in entrambi i casi non stabiliti nel territorio italiano.
In relazione all’erogazione dei corsi a soggetti passivi Iva, la società chiede se sia applicabile il criterio di territorialità previsto per i servizi generici, incardinato nel luogo di stabilimento del committente, ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr n. 633/1972, oppure il criterio di territorialità specifico, previsto per i servizi di accesso alle manifestazioni educative/culturali, incardinato nel luogo di svolgimento delle manifestazioni medesime, ai sensi dell’articolo 7-quinquies, lett. b) stesso decreto.
Infine, tenuto conto che in relazione all’erogazione dei corsi resi a consumatori finali si applica la disposizione di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, lett. a) Dpr n. 633/1972, e che si tratta di corsi tenuti in modalità online, l’istante chiede come individuare il luogo di materiale svolgimento delle prestazioni, considerato che i consumatori finali sono stabiliti in paesi diversi.
L’Agenzia osserva che è necessario valutare, preliminarmente, se i servizi di formazione erogati online ed in modalità interattiva dall’istante rientrino tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
La risposta negativa a detto quesito deriva dallo scrutinio dell’articolo 7 del regolamento d’esecuzione Ue n. 282/2011, nonché dall’Allegato I a detto regolamento: per quest’ultima disposizione, in particolare, rientrano tra i servizi elettronici tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.
Pertanto, nel caso di specie, in cui i corsi sono erogati online in modalità live – attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect – con interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima, l’Agenzia ritiene che lo strumento elettronico sia solo un “mezzo” per accedere a tale servizio e che, pertanto, quello descritto dall’istante non sia un “servizio prestato tramite mezzi elettronici”.
Tanto premesso, continua l’Agenzia, con riferimento ai servizi resi dalla società istante a committenti soggetti passivi, chiarito che gli stessi non rientrano nel novero dei servizi elettronici, occorre stabilire se gli stessi rientrino tra le prestazioni relative ad attività culturali/educative o tra i servizi di accesso alle manifestazioni culturali/educative.
La distinzione assume rilievo, ai fini del dubbio relativo ai criteri di territorialità da applicare nel caso di specie, in quanto mentre le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, rese a soggetti passivi Iva, sono territorialmente rilevanti in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti, in applicazione del criterio generale di territorialità previsto dall’articolo 44 direttiva Iva, trasfuso nell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 (cfr. risoluzione 44/2012), la fornitura di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, rese a committenti soggetti passivi, rientra nell’ambito applicativo delle operazioni di cui all’articolo 7-quinquies, lettera b), che, in attuazione dell’articolo 53 direttiva Iva, sono territorialmente rilevanti in Italia quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
In proposito, l’Agenzia ricorda che, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 32 del regolamento 282/2011, “i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto di accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo”. Al paragrafo successivo viene, inoltre, precisato che: “il paragrafo 1 si applica, in particolare, al diritto di accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari”.
La distinzione in concreto tra servizi di formazione o aggiornamento, da un lato, e conferenze e seminari, dall’altro lato, non sempre è agevole e va operata caso per caso sulla base delle caratteristiche concrete del servizio prestato.
Nel caso di specie, i corsi di formazione oggetto del quesito in esame sono erogati dalla società solo in modalità virtuale, mancando un luogo fisicamente e univocamente individuabile come luogo di materiale svolgimento di detti corsi.
Ebbene, alla luce del quadro normativo di riferimento (cfr. anche articolo 1 direttiva n. 542/2022), con riferimento ai corsi di formazione oggetto dell’istanza, erogati in modalità online a favore di committenti soggetti passivi, secondo l’Agenzia dette attività si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, sono soggetti alle regole generali di territorialità previste dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972.
Con riferimento all’ulteriore quesito, riguardante le modalità di individuazione del luogo di materiale svolgimento delle prestazioni nel caso dell’erogazione dei corsi di formazione online nei confronti di committenti non soggetti passivi, per i quali, ai fini della rilevanza territoriale degli stessi, si applica la deroga di cui all’articolo 54 direttiva Iva, trasfuso nell’articolo 7-quinquies, lettera a) Dpr n. 633/1972. Secondo tale disposizione, il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
In questo senso, osserva l’Agenzia, appaiono rilevanti le linee guida del comitato Iva nonché le modifiche operate dalla direttiva Ue n. 2022/542 che, all’articolo 54 della direttiva Iva, paragrafo 1, (con decorrenza dal 1° gennaio 2025) aggiunge il comma seguente: “se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale”.
In conclusione, in coerenza con le linee guida menzionate e con la direttiva da ultimo richiamata, l’Agenzia ritiene che i corsi resi a soggetti privati assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio, definito secondo le regole stabilite dal regolamento Ue n. 282/2011.
fonte fiscooggi.it