La riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti prevista per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, per operazioni superiori a 500 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015, si applica anche agli operatori che utilizzano Riba e Mav. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 404 del 2 agosto 2022.
L’agevolazione prevista dal citato articolo 3 del Dlgs n. 127/2015 e chiarita anche dall’interpello n. 331/2021 prevede, quindi, una riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti a favore dei contribuenti che:
- documentano le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi
- assicurano la tracciabilità dei pagamenti per operazioni superiori a 500 euro.
Il decreto attuativo della misura di favore (articolo 3 dm 4 agosto 2016) ha stabilito la tassatività degli strumenti tracciabili che danno accesso al beneficio, precisando che rientrano nel perimetro dell’agevolazione i pagamenti effettuati bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. La riduzione dei termini, invece, non si applica in caso di utilizzo di strumenti diversi da quelli elencati nell’articolo 3.
L’Agenzia, tuttavia, rileva che è possibile fruire del beneficio se gli strumenti sono assimilabili a quelli tassativamente indicati nel decreto attuativo. In particolare la Riba che il Mav, sottolinea l’Agenzia, soddisfano i criteri di tracciabilità in quanto identificano sia le parti sia il credito oggetto di pagamento.
La Riba, infatti, è uno strumento finanziario con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta, le conferisce un mandato all’incasso. Il debitore, ricevuto l’avviso, effettua il pagamento alla scadenza prevista in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l’importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.
Il Mav è una procedura di incasso tramite bollettino contenente tutte le informazioni per la tracciabilità del pagamento.
Per quanto riguarda l’ulteriore quesito su un possibile limite alla fruizione del beneficio rappresentato dalla presenza di fatture cartacee, l’Agenzia ritiene, come rilevato anche dall’istante, che la ricezione dei documenti cartacei, emessi da soggetti in regime forfettario, non ostacoli l’applicazione della misura di favore in esame, a patto che il beneficiario dell’agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
fonte fiscooggi.it