La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali prevista dall’articolo 110, comma 8-ter, del Dl n. 104/2020, introdotto dalla legge di bilancio 2022, riguarda, come indicato nella relazione illustrativa della norma, i marchi e l’avviamento, nonché le attività immateriali a vita utile indefinita (articolo 10 del Dm 8 giugno 2011), la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini Ires, dall’articolo 103 del Tuir e, ai fini Irap, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto Irap.
Ne sono escluse, invece le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, sono deducibili in misura non superiore al 50%, secondo le previsioni dell’articolo 103, comma 1 prima parte del Tuir. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione dell’Agenzia n. 46 del 2 agosto 2022.
Il citato comma 8-ter nel dettaglio prevede che “La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.
L’Agenzia rileva che il rinvio all’articolo 103 del Tuir va inteso come un limite all’ambito applicativo, voluto dal legislatore, secondo cui riguarderebbe solo i beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, prescindendo, quindi, dalla durata dell’ammortamento contabile e dal fatto che tale piano condiziona la durata dello stesso ammortamento.
A conferma di tale interpretazione il successivo comma 8-quater prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva addizionale e di proseguire nella “deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo“.
L’Agenzia, in conclusione, nel confermare il limite all’ambito applicativo della norma ritiene di conseguenza superato il chiarimento espresso nel precedente documento di prassi (risposta n. 108/2022).
fonte fiscooggi.it