Pronti i chiarimenti dell’Agenzia, in linea con la nuova impostazione contenuta nella direttiva Atad (Direttiva UE 2016/1164), su alcune richieste pervenute con riguardo alla tassazione per trasparenza e alla fuoriuscita dal regime Cfc (Società controllate estere). Con la circolare n. 29 del 28 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce inoltre alcune specifiche sul trasferimento di sede e sulle operazioni straordinarie da cui deriva la confluenza della Cfc estera nella controllante italiana. Le indicazioni di oggi integrano alcuni passi della circolare n. 18/2021.
La disciplina sulle “Controlled foreign companies” (articolo 167 del Tuir) è finalizzata a rendere imponibili in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi, senza svolgere un’attività economica effettiva.
Tanto premesso, in conseguenza dell’applicazione di tale normativa, può succedere che la Cfc sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi e, in un esercizio successivo, non integri le condizioni dell’Etr test o del passive income test. La circolare di oggi chiarisce che, considerato che il livello di tassazione e la percentuale di passive income rappresentano condizioni di ingresso nel regime, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le descritte condizioni non siano integrate, il contribuente può fuoriuscire dal regime Cfc optando, anche alternativamente, per la dimostrazione dell’esimente dell’attività economica o per il superamento delle condizioni dell’Etr test e/o del passive income test.
La nuova impostazione, in linea con la direttiva Ue 2016/1164 (Atad), è giustificata dal fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime Cfc è adeguatamente governato nel modello di dichiarazione dei redditi, dove è stato approntato un regime di “monitoraggio” dei valori della Cfc, che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della Cfc.
Riguardo al trasferimento di sede e alle operazioni straordinarie da cui deriva la confluenza della Cfc estera nella controllante italiana e l’applicazione dell’articolo 166-bis del Tuir (entry tax), che detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività trasferite, la precedente circolare ha precisato che, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime Cfc in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini dell’entry tax, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina Cfc ovvero sia dimostrato lo svolgimento di un’attività economica effettiva.
Il nuovo documento di prassi, al proposito, chiarisce che, laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica sopra descritta.
Infine, per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime Cfc, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine (ad esempio, nel caso di doppia residenza). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 166-bis, infatti, è l’ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d’impresa.
fonte fiscooggi.it