L’Associazione sportiva dilettantistica non usufruisce dell’esenzione Iva per i corsi di nuoto erogati ai minori in quanto si tratta di lezioni a scopo sportivo e ricreativo e, quindi, viene a mancare il presupposto oggettivo per usufruire dell’agevolazione, ribadito più volte dalla Corte di giustizia europea, di attività volta all’“insegnamento scolastico o universitario”. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 393 del 27 luglio 2022.
La Asd che chiede il chiarimento è stata riconosciuta persona giuridica. Il suo scopo principale è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse al nuoto e al triahtlon. In particolare, impartisce, soprattutto a bambini, corsi di vari livelli sull’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto e per questo ha ottenuto dalla Federazione italiana nuoto la licenza d’esercizio di scuola di nuoto federale. L’Associazione ritiene che, nell’ambito di quest’ultima attività di formazione possa usufruire dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, n. 20), del decreto Iva a favore degli “istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni”.
L’analisi della normativa condotta dall’Agenzia delle entrate porta, tuttavia, a diverse conclusioni.
L’input all’esenzione Iva richiamata dall’istante va ricercato nell’articolo 132 della direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 20006, lettere i) e j). La disposizione consente ai Paesi Ue di esentare dall’Iva le attività educative dell’infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico o universitario, compresa la formazione o la riqualificazione professionale, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili (circolare n. 22/ 2008).
L’ordinamento interno ha recepito l’indicazione Ue con l’articolo 10, numero 20), del decreto Iva, che dispensa dal pagamento dell’Iva “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.
La norma contiene i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per accedere all’agevolazione.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, la prassi ha chiarito che alla terminologia “istituti o scuole” deve essere attribuito un “valore meramente descrittivo” e non tassativo e il riconoscimento può avvenire anche da un’amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica.
Per definire il presupposto oggettivo l’Agenzia richiama, invece, due sentenze della Corte di giustizia Ue riguardanti le lezioni di guida in un caso e i corsi di nuoto ai bambini nell’altro (C- 449/17 del 14 marzo 2019 e C- 373/19 del 21 ottobre 2021). Le due decisioni offrono alla Cgue l’occasione per fornire precisazioni in merito all’ambito applicativo dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 132, lettere i) e j) della direttiva 112/2006/Ce.
La Corte, pur ribadendo l’interpretazione restrittiva delle ipotesi agevolabili, ha precisato che i vincoli non devono ostacolare l’applicazione del beneficio. Ha, inoltre, chiarito che l’attività di “insegnamento scolastico o universitario” va intesa in senso ampio, ciò che conta, in sintesi, è che non si tratti di attività di carattere puramente ricreativo, ma di un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze riguardanti diverse materie, che stimoli lo sviluppo di tali conoscenze e competenze da parte degli allievi e degli studenti, insieme alla loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.
Per quanto riguarda invece la formazione, i corsi specialistici (come quelli di vela, patente C1, e volo) sono agevolabili soltanto se finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale, viceversa sono imponibili, ad esempio, i brevetti con scopi sportivi o ricreativi.
Per stabilire, dunque, se le lezioni di nuoto tenute dalla Associazione sportiva dilettantistica ai bambini sono esenti da Iva occorre stabilire se rientrano tra le attività di “insegnamento scolastico o universitario”.
Al riguardo, in un caso analogo, la Corte Ue, con la la sentenza 373/19/2021 su richiamata, ha stabilito che i corsi di nuoto rappresentano “un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”: in sintesi sono sprovvisti dei requisiti oggettivi per beneficiare dell’esenzione Iva, così come le lezioni di guida e di volo. Le lezioni in piscina, per i bambini, in poche parole, ritiene la Cgue, sono di natura ricreativa e sportiva e non sono finalizzate alla formazione, come invece sostenuto dall’istante, e alla riqualificazione professionale.
In conclusione, ai corrispettivi in questione dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria del 22% in quanto l’attività svolta dalla Asd non soddisfa il presupposto oggettivo “di insegnamento scolastico o universitario”, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue ai fini dell’agevolazione.
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