Con tre distinte risoluzioni, 42, 43 e 44, tutte del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito tre codici tributo per fruire, tramite modello F24, dei tax credit concessi, per la costituzione di società benefit, per la formazione manageriale e per il restauro e la conservazione degli immobili storici e artistici, rispettivamente dai decreti “Rilancio” e “Sostegni-bis” e dalla legge di bilancio per il 2021.
Risoluzione 42
L’articolo 38-ter, comma 1, del “Rilancio” (Dl n. 34/2020), per sostenere il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, cioè le imprese che svolgono un’attività economica non solo a scopo di lucro, ma anche con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera (articolo 1, commi 376 e seguenti, legge n. 208/2015), ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto al 31 dicembre 2021.
Il credito in argomento va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, come precisato dal decreto del Mise, di concerto con il Mef, attuativo della misura agevolativa.
Detto ciò, per consentire l’utilizzo del beneficio fiscale, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6976” (credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Risoluzione 43
L’articolo 65-bis, comma 1, del decreto “Sostegni-bis” (Dl n. 73/2021), ha istituito un Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004). In sostanza, il Fondo contiene le risorse per finanziare la misura agevolativa concessa, dai successivi commi 3,4 e 5, sotto forma di credito d’imposta, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo tali immobili, per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 in relazione alla manutenzione, alla protezione o al restauro degli stessi.
Anche questo credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione, così come stabilito dal decreto attuativo emanato dal ministro della Cultura, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze.
Il codice tributo istituito per questo credito d’imposta è il “6979” (credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Risoluzione 44
L’articolo 1, commi da 536 a 539, del Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, ha previsto l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.
Analogamente ai precedenti, anche questo sconto fiscale, regolato da un Dm del ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con quello del Mef è fruibile solo in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente in via telematica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del ministero dell’Università e della Ricerca.
In questo caso, il codice tributo da indicare è il “6980” (credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
I tre identificativi devono essere posizionati nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento della specifica agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Considerato che le tre tipologie di credito sono state condizionate dal riconoscimento ufficiale dei rispettivi ministeri competenti, avvenuto dopo l’invio di apposite domande d’accesso, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti negli elenchi dei beneficiari trasmessi dai ministeri dello Sviluppo economico, della Cultura e dell’Università e della Ricerca, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda quello indicato nel corrispondente elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dagli stessi ministeri.
fonte fiscooggi.it